Con la separazione, il giudice decide anche a quale dei due genitori verranno affidati i figli minori e nella maggior parte dei casi, si privilegia l’affidamento condiviso, nel senso che entrambi i genitori si occuperanno della cura, dell’educazione, dell’istruzione e del mantenimento dei figli e prenderanno insieme le decisione già importanti nell’interesse degli stessi.
In questo modo, si attua pienamente il principio della bigenitorialità, in virtù del quale il figlio, anche in caso di separazione o divorzio dei genitori, deve mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi: l’affidamento congiunto ha lo scopo di garantire una crescita sana ed equilibrata del minore.
In caso di affidamento condiviso, bisogna considerare il concetto del collocamento: il minore sarà collocato presso la residenza di uno solo dei genitori, in genere presso la madre, in considerazione del suo ruolo centrale nell’educazione dei figli.
Ma la legge disciplina anche la possibilità di chiedere l’affidamento esclusivo del minore. In tal caso il giudice dispone l’affidamento esclusivo ad un solo genitore soltanto qualora non sia contrario all’interesse del minore come nel caso di totale disinteresse del genitore verso il figlio sia sul piano affettivo che economico.
Solo la necessità e l’obbligo giuridico di garantire al minore un sano sviluppo psico-fisico potrebbe indurre un giudice ad accogliere una simile richiesta.
Secondo la giurisprudenza, l’affidamento esclusivo può essere accordato dal giudice in alcuni casi: violenza esercitata sui figli o sulla moglie in presenza dei figli; forti carenze di un genitore sul piano affettivo, assenza del genitore che non si è costituito nel giudizio di separazione; tossico-dipendenza del genitore con un perdurante stato di incapacità a comprendere il significato delle proprie azioni; totale disinteresse del genitore a prendersi cura del figlio; disturbi della personalità del genitore;
arresto del genitore per reati molto gravi come l’omicidio; mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento tanto da lasciare il figlio in ristrettezze economiche
Ciascun genitore, in qualsiasi momento, può presentare un’istanza al giudice, avendo cura di indicare le ragioni reali e non un semplice timore, che giustificano l’affidamento del minore ad un determinato genitore
L’istanza di affido esclusivo non deve essere manifestamente infondata in quanto il giudice potrebbe emettere una sentenza di condanna al risarcimento del danno nei confronti del genitore in mala fede, che ha presentato istanza di affido esclusivo pur sapendo che non vi erano ragioni per farlo.
In caso di accoglimento della domanda di affidamento esclusivo, spetta al giudice motivare la decisione spiegando nel provvedimento perché ritiene idoneo il genitore affidatario ravvisando una inidoneità educativa dell’altro genitore.
Una volta ottenuto il provvedimento di affidamento esclusivo, la responsabilità genitoriale sarà esercitata prevalentemente dal genitore affidatario, anche se il genitore non affidatario potrà partecipare alle decisioni più importanti nell’interesse dei figli, ad esempio scegliere il tipo di scuola oppure l’attività sportiva da far praticare al figlio, mentre le scelte di ordinaria amministrazione che riguardano la vita quotidiana saranno prese dal genitore affidatario in via esclusiva.
I genitori non possono per nessuna ragione stipulare un accordo di affidamento esclusivo a favore di uno solo di essi: infatti solo il giudice può decidere sull’affido esclusivo e non dovrà omologare l’accordo, in quanto il minore ha il diritto a ricevere cura e assistenza morale e materiale sia dalla madre che dal padre (diritto alla bigenitorialità).