apr 14

Il diritto all’identità sessuale comprende anche la scelta del nome, senza tener conto di quello precedente

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Il diritto all’identità sessuale comprende anche la scelta del nome, senza tener conto di quello precedente

Una recentissima pronuncia della Cassazione stabilisce la libertà di scelta del nome di battesimo per le persone che cambiano sesso: non è necessario fare una trasposizione meccanica del precedente nome dal maschile al femminile (o viceversa), l’interessato/a può scegliere il nome che vuole.

Vi sono nomi che è impossibile “trasformare” automaticamente alla forma femminile o maschile: non basta cambiare la lettera finale, da “o” in “a”, per ottenere un nome valido!

La persona interessata dal cambio sesso deve essere libera di poter scegliere: potrà chiamarsi, per la legge dello Stato civile, nel modo che preferisce, la Corte stabilisce la libera opzione del soggetto, che non può essere costretto a seguire il nome di partenza ma può bene trovarne un altro che ritiene più adatto alla sua attuale vita femminile.

Nella vicenda decisa in Cassazione, la richiesta del cambio nome era stata respinta e la Corte d’Appello aveva prescelto la “femminilizzazione” del nome precedente: la Suprema Corte, ha fatto valere il suo diritto alla scelta di un nuovo nome, anche per ottenere «una netta cesura con la precedente identità consolidatasi» e realizzare un vero ed integrale cambiamento di sesso anche negli appellativi importanti per il suo riconoscimento sociale.

La Corte ha dando ragione alla ricorrente, ha ritenuto che non si trattava di un «desiderio di carattere meramente voluttuario», ma si trattava di un diritto meritevole di tutela e di affermazione.

L’unico limite che la legge sullo stato civile impone è quello della corrispondenza tra il nome della persona ed il suo sesso, per evitare incertezze : il nome è uno dei diritti inviolabili della persona, protetto direttamente dalla Costituzione ed è considerato un attributo insopprimibile di ogni uomo e donna.