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A proposito della nullità della cartella di pagamento

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A proposito della nullità della cartella di pagamento

La Cassazione conferma che a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi deve essere  comunicato al contribuente l’esito di tale controllo mediante il cd. avviso bonario. Pertanto in caso contrario è nulla la cartella di pagamento notificata. (cfr sent. n. 15311 del 4.7.2014.)

La sezione tributaria della Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’ente impositore ed ha quindi confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva annullato la cartella di pagamento emessa in seguito a un controllo formale sulla dichiarazione ai sensi dell’articolo 36 ter del d.p.r. 600 del 1973, senza però notificare alcuna comunicazione sull’esito di tale controllo.

La sentenza in esame riprende una precedente pronuncia della Cassazione del 2013 secondo cui “il diritto al contraddittorio è diretta espressione di inviolabili principi di derivazione costituzionale”.

I Giudici  ricordano che tale onere per l’Agenzia delle Entrate è riconosciuto nella prassi e ribadito dallo stesso ente con due sue circolari, la n. 68 e la n. 77  del 2001, le quali precisano che la comunicazione dell’esito del controllo assolve alla duplice funzione di rendere edotto il contribuente delle motivazioni poste alla base dei recuperi d’imposta operati dall’Ufficio e di consentire allo stesso la segnalazione di dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente anche al fine, a fronte della verifica della fondatezza dei rilievi effettuati dal contribuente, di “procedere con sollecitudine ad esercitare il proprio potere di autotutela, per  consentire al contribuente di effettuare i versamenti delle somme eventualmente dovute, in tempo utile per poter  usufruire del beneficio previsto dall’art. 3 del d.lgs. n.462/1997″.

Si deduce che qualora il contribuente non sia messo nelle condizioni di poter fornire chiarimenti sull’accertamento effettuato sul suo conto, di effettuare delle eventuali contestazioni o, comunque, di procedere al pagamento immediato prima di ricevere la cartella di pagamento che comporta un aumento notevole dei costi,  in questo caso, non può considerarsi rispettato uno dei principi cardine del nostro ordinamento  vale a dire quello del rispetto del contraddittorio fra le parte sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora vi sia una qualsiasi pretesa. Di conseguenza, l’atto emanato deve considerarsi nullo.