L’amministratore, benché cessato dall’incarico, deve continuare a eseguire tutte le attività urgenti che si rendono necessarie per evitare pregiudizi agli interessi comuni; per tale attività non ha diritto ad ulteriori compensi. Si parla, a riguardo, di «prorogatio », situazione che si verifica tutte le volte in cui l’amministratore è cessato dalla carica, per scadenza del termine previsto dalla legge o per dimissioni o per revoca da parte dell’assemblea o del giudice, fino a quando non viene sostituito con la nomina di altro amministratore.
Il codice civile stabilisce che l’amministratore dura in carica un anno e il suo incarico si intende rinnovato per un altro anno senza bisogno di apposita delibera dell’assemblea. In concreto si tratta di due anni di mandato anche perché è nulla la delibera dell’assemblea anche dispone la durata in carica dell’amministratore per due o più anni.
L’amministratore cessato deve continuare a esercitare i suoi compiti “istituzionali” fino a quando non viene sostituito. Si tratta dei poteri di ordinaria amministrazione attinenti alla vita normale e ordinaria del condomino.
È questa la prorogatio : durante tale periodo egli deve erogare le spese necessarie per la manutenzione indispensabile e per il corretto funzionamento dei servizi condominiali , ha il potere di chiedere ai condomini il pagamento delle spese condominiali , ha il diritto di chiedere ai condomini il rimborso di quanto anticipato economicamente in favore del condominio e deve consegnare al nuovo amministratore tutta la documentazione in suo possesso come specifichiamo nel paragrafo seguente.
Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.
Quindi, i poteri dell’amministratore decaduto sono ridotti rispetto a quelli dell’amministratore in carica e non ha alcun diritto al compenso per l’attività svolta durante la prorogatio, salvo sua specifica previsione nell’iniziale compenso presentato al momento della nomina.