lug 23

Attenzione: per il pagamento della tassa di circolazione vi è responsabilità solidale passiva del titolare e dell’utilizzatore

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Attenzione: per il pagamento della tassa di circolazione vi  è responsabilità solidale passiva del titolare e dell’utilizzatore

Novità per il pagamento del bollo auto,  la tassa automobilistica regionale: è tenuto sia  il titolare, che l’usufruttuario e il conduttore, in quanto tra questi vi è un rapporto di solidarietà passiva e paritaria che non può essere escluso dall’esistenza di un contratto di leasing.

Quindi  nel caso do leasing, la Regione può chiedere il pagamento dell’imposta di circolazione indifferentemente tanto al proprietario del mezzo quanto all’utilizzatore.

Infatti l’articolo 5 del decreto legge 953/1982, convertito dalla legge 53/1983, ha modificato la vecchia disciplina secondo cui l’unico debitore della tassa era il proprietario dell’autoveicolo:  con  la nuova disposizione  il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è anche l’utilizzatore del mezzo.

La pronuncia della CTR di Milano è in linea con l’orientamento della Cassazione  secondo cui la legge modificativa del bollo auto ha inserito nel novero dei soggetti passivi del tributo oltre al proprietario, anche l’usufruttuario e il conduttore, estendendo a questi ultimi l’obbligo del pagamento. La finalità di tale norma è agevolare l’adempimento dell’obbligazione, con libera scelta da parte dell’avente diritto, quanto al soggetto nei cui confronti agire.

Il proprietario dell’autoveicolo è il primo intestatario, il cui nominativo risulta dal libretto di circolazione e dall’iscrizione al pubblico registro automobilistico: del resto, secondo i giudici, colui che paga ha sempre la possibilità di rivalersi, con l’azione di regresso, nei confronti degli altri debitori solidali, nel caso di sua avvenuta escussione e pagamento.