
Il codice della strada stabilisce che la presenza di strumenti di controllo elettronico della velocità (autovelox, tutor, ecc.) deve essere “preventivamente segnalata e ben visibile, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi”.
Questo comporta che a dover essere visibile deve essere il cartello stradale e non la pattuglia, posto peraltro che scopo della norma è quello di tutelare la sicurezza stradale e la riduzione dei costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico
Solo se non è presente tale segnaletica, la multa può essere annullata dal giudice di pace.
Quindi se, l’autovelox è posizionato subito dopo una curva o se è mascherato dalle siepi, il rilevamento della velocità di ignari automobilisti, la multa è legittima.
Lo conferma una recente sentenza del Tribunale di Caltanissetta nel senso che è del tutto irrilevante la visibilità della postazione della pattuglia che effettua gli accertamenti mentre è la presenza del cartello di segnaletica stradale che determina la validità o l’invalidità della multa.
Secondo il tribunale non esiste una distanza minima tra i segnali stradali e l’autovelox: la legge dispone che tali segnali debbano essere installati “con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento”.
La sentenza non tiene conto della circolare del ministero degli interni che stabilisce una distanza minima, tra la segnaletica e l’autovelox pari ad almeno 400 metri. Quindi una distanza inferiore renderebbe impugnabile la multa.
Resta sempre valido l’obbligo di taratura: a seguito della sentenza della Corte Costituzionale dell’anno scorso, tutte le postazioni mobili possono utilizzare solo autovelox previamente tarati: la taratura deve risultare da certificato o verbale che, ovviamente, deve essere esibito al cittadino dietro sua richiesta. In assenza della taratura la multa è nulla.