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Cambia il diritto di accesso agli atti amministrativi: approvato in via definitiva il primo decreto della Riforma Madia

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Cambia il diritto di accesso agli atti amministrativi: approvato in via definitiva il primo decreto della Riforma Madia

Non si chiamerà più diritto di accesso agli atti amministrativi ma legge sulla libertà di informazione indicato con l’acronimo  Foia, ossia Freedom of Information Act.

Il Governo ha approvato in via  definitiva il primo decreto attuativo della riforma dalla pubblica amministrazione con il quale   il diritto di accesso agli atti viene modificato: il diritto di accesso diventa la regola generale a cui le amministrazioni non potranno  sottrarsi a meno di  specificare le ragioni dell’eventuale rifiuto.

Viene  cancellato il silenzio-rifiuto e previsto l’accesso gratis agli atti pubblicitelematici: un nuovo modello di trasparenza, in cui il diritto a conoscere atti e informazioni diventa la regola e la mancata diffusione dei provvedimenti è l’eccezione che andrà motivata dalla tutela di interessi precisi, dal segreto di Stato alla privacy.

I soggetti tenuti a garantire il diritto di accesso saranno solo le pubbliche amministrazioni e non i soggetti privati, come società e aziende, associazioni e fondazioni. Massima trasparenza invece per amministrazioni statali, regionali e comunali che non potranno mai negare il diritto di accesso.

Chi vuole conoscere un’informazione ha gli uffici a cui rivolgersi o quello che ha materialmente i documenti, se lo conosce, oppure l’ufficio per le relazioni con il pubblico o un’altra struttura, che  l’ente interessato indica su Internet.

All’istanza, la pubblica amministrazione dovrà dare riscontro entro 30 giorni. In tale termine dovrà eventualmente fornire le ragioni, per iscritto, dell’eventuale diniego all’accesso.

In particolare, l’arrivo dell’istanza fa scattare i 30 giorni entro i quali l’ufficio pubblico interpellato deve rispondere, fornendo i dati richiesti oppure motivando la decisione di tenerseli per sé. Sono però previste eccezioni.

Il rifiuto all’accesso agli atti dovrà essere motivato indicando specifiche ragioni di tutela di interessi contrari di rango superiore come gli interessi dello Stato come  sicurezza nazionale o questioni militari, o quelli dei privati come  i dati personali, la segretezza della corrispondenza e gli interessi economici e commerciali.

In caso di negazione all’accesso, il cittadino potrà ricorrere al difensore civico dell’ente locale, al TAR o al Responsabile anti-corruzione.

Se la pubblica amministrazione non risponderà all’istanza entro 30 giorni, il suo silenzio non si considererà più come rifiuto, bensì come accettazione e allora il cittadino avrà il diritto di ottenere l’accesso agli atti.

L’accesso agli atti sarà sempre gratuito, salvo i costi vivi per la riproduzione del documento su un atto cartaceo. La gratuità dovrà essere la regola per il rilascio dei documenti in formato digitale con invio telematico.

Le P.A .dovranno mettere online tutti i pagamenti effettuati, in forma puntuale e aggregata, e Stato, regioni ed enti locali dovranno pubblicare anche per i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo i dati che oggi devono fornire per i politici, dalle indennità alla situazione patrimoniale.