
Il Comune non può emettere un’ordinanza in cui vieta l’accesso alle spiagge libere ai cittadini accompagnati dai loro cani.
Per il TAR Lazio, in una recente sentenza, nell’adottare un’ordinanza che vieti un determinato comportamento, la pubblica amministrazione è obbligata, ad adottare la scelta che comporti il minor sacrificio per i cittadini e, nello stesso tempo, contemperi al meglio gli interessi evitando sacrifici inutili secondo il “principio di proporzionalità”. Pertanto la scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, non deve risultare irragionevole, illogica, irrazionale e sproporzionata.
Nessun divieto, dunque, ai cani nelle spiagge libere: liberi anche loro di fare il bagno e di sostare sulla battigia.
Ci può essere solo una adeguata motivazione che giustifichi la scelta di una ordinanza restrittiva da parte della pubblica amministrazione che dovrebbe anche specificare quali cautele di comportamento siano necessarie per la tutela dell’igiene delle spiagge o l’incolumità dei bagnanti.
Diverso è il discorso per le spiagge date in concessione, quelle cioè dove vi sono i lidi ed è necessario pagare per una sdraio o un lettino. In tali casi, attese le finalità turistico-ricettive dei pubblici esercizi, tali aree sono interdette ai cani se vi è specifica richiesta del gestore e presa d’atto dell’amministrazione.
Comunque, anche tali aree hanno deroghe, almeno nella zona di battigia, sulla quale, indipendentemente dai concessionari, operano le ordinanze comunali e della Capitaneria. Infatti, ai bagnanti è sempre concesso transitare e sostare sulla battigia delle aree in concessione, pur senza pagare e senza subire pregiudizi di sorta.