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Chi non partecipa a convocazioni ed iniziative dei centri per l’impiego decade da NASPI, ASDI e DIS-COLL

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Chi non partecipa a convocazioni ed iniziative dei centri per l’impiego decade da NASPI, ASDI e DIS-COLL

Il decreto sul nuovo collocamento, attuativo del Jobs Act,  da un lato  prevede numerose tutele per i disoccupati, dall’altro mette delle regole molto più stringenti, per poter fruire degli assegni di disoccupazione come Naspi,  Dis-coll – la nuova disoccupazione per Co.co.co. e Co.co.pro – e  Asdi, l’assegno per chi resta senza lavoro, trascorso il periodo indennizzato.

Lo stesso decreto prevede, oltre al già esistente stato di disoccupazione, sia  la disoccupazione parziale, che spetta a chi, nonostante abbia già un contratto di lavoro, percepisce meno di 8.145 Euro all’anno,  e  lo status di lavoratore a rischio disoccupazione, per colui che, ricevuta la comunicazione di licenziamento, si registri al portale nazionale delle politiche del lavoro, ancora in costanza di rapporto.

Per poter fruire dei servizi di collocamento, il lavoratore che rientra negli  status suddetti, dovrà registrarsi al portale nazionale delle politiche del lavoro, ossia il sito dell’Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), presso il quale sarà conservato il fascicolo elettronico del lavoratore: entro 60 giorni dalla registrazione, sarà convocato dal Centro per l’impiego, per sottoscrivere il patto di servizio personalizzato: senza la sottoscrizione del patto, nessun tipo di assegno di disoccupazione potrà essere percepito.

Il patto di servizio, difatti, conterrà  sia un programma utile al reinserimento nel mercato del lavoro, con la creazione di un profilo personale del lavoratore, e la previsione di iniziative formative e di orientamento ad hoc, ma prevedrà anche dei controlli, per verificare l’impegno del soggetto nella ricerca attiva di un impiego: nel documento sarà indicato un responsabile, al quale il disoccupato dovrà dimostrare  periodicamente, di aver effettuato attività di ricerca di una nuova occupazione.

La mancata presentazione alla prima convocazione  presso il Cpi senza giustificato motivo, la mensilità Naspi, Asdi o Dis-Coll sarà decurtata di un quarto; al secondo rifiuto ingiustificato, l’indennità sarà sospesa per un mese; alla terza assenza, si decadrà dalla disoccupazione e dalla prestazione.

Nel caso in cui il lavoratore sia invitato a iniziative di orientamento e/o formazione, e non si presenti, subirà ugualmente la decurtazioni e penalizzazioni al secondo rifiuto ingiustificato.

La normativa non cambia, infine, nel caso in cui il disoccupato non accetti una congrua offerta di lavoro: come in precedenza, è prevista sia la decadenza da qualsiasi tipo di prestazione, sia la perdita dello stato di disoccupazione.