Il Comune che decide di collocare i i bidoni della spazzatura sul marciapiedi o ai margini della strada pubblica, ma posizionati sotto le finestre della propria abitazione, non ha un margine di discrezionalità totale in quanto anche l’amministrazione deve rispettare la norma del codice civile secondo cui le immissioni di odori non possono eccedere la normale tollerabilità. Diversamente, il privato può ottenere, con urgenza, un ordine di rimozione da parte del tribunale.
Se invece i cassonetti dell’immondizia si trovano collocati sullo spiazzo o sul giardino condominiale, bisogna vedere cosa prescrive il regolamento di condominio.
Se il regolamento di condominio non specifica dove posizionare i bidoni della spazzatura, allora è l’assemblea a decidere secondo la maggioranza semplice: ossia col 50%+1 degli intervenuti che rappresentano almeno la metà dei valori millesimali dell’edificio.
In questo caso, l’assemblea non può decidere a discapito di uno solo dei condomini, posizionando i cassonetti proprio sotto la sua finestra se gli odori sono talmente forti da rendersi contrari alla normale tollerabilità: si può opporre chi è costretto a tenere i vetri chiusi per non fare entrare gli odori sgradevoli.
Quando il cassonetto è troppo vicino alle finestre, insieme all’ordine di allontanamento dei cassonetti, il proprietario può ottenere dal tribunale anche il risarcimento del danno. Secondo una recente sentenza della Cassazione per tutte le controversie tra i condomini che hanno ad oggetto le immissioni intollerabili, come appunto la puzza della spazzatura, è competente il giudice di pace, a prescindere dal valore della causa ed anche se l’oggetto della richiesta contiene il risarcimento del danno.
Tuttavia, se la domanda mira a ottenere il rispetto di una clausola del regolamento condominiale la competenza è del tribunale.