
La ditta costruttrice di una casa è tenuta a fornire una garanzia per dieci anni dalla consegna dell’immobile, ma questo termine potrebbe di fatto risultare molto più breve. Infatti, l’acquirente-proprietario è tenuto a rispettare due obblighi ben precisi se ha rilevato dei vizi nella casa acquistata da un’azienda di costruzione.
I termini previsti dalla legge per far valere i diritti e ottenere l’immediata riparazione sono più stringenti.
Infatti si deve inviare una diffida al costruttore entro massimo 1 anno dal momento in cui si scoprono i difetti di costruzione.
Dal momento in cui il costruttore riceve la diffida, l’acquirente-proprietario deve avviare la causa entro 1 anno al massimo.
Questo significa che può essere rischioso inviare al costruttore dell’immobile delle lettere con cui si denunciano gravi difetti nell’esecuzione dell’opera, se poi entro il termine di un anno non segue l’azione giudiziale per responsabilità.
Bisogna anche identificare correttamente il nome dell’azienda costruttrice e il suo recapito: una diffida inviata a un soggetto errato o a un indirizzo non corretto potrebbe comportare il decorso dei termini e la perdita di ogni diritto per l’acquirente.
Questi principi sono stati recentemente affermati dal Tribunale di Milano .
La sentenza, coerente con l’orientamento della Cassazione , spiega che il giorno dal quale decorre il termine di prescrizione e decadenza è quello in cui il danneggiato “consegue ad un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva” della gravità dei difetti e delle cause dall’imperfetta esecuzione dell’opera.
Quindi non è sufficiente un semplice sospetto.