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Come orientarsi tra le novità sull’articolo 18

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Come orientarsi tra le novità sull’articolo 18

Un emendamento del Governo nel Job Act ridisegna l’articolo 18 e prevede ( se approvato)  una nuova disciplina dei licenziamenti:

-         licenziamento per motivi economici o per giustificato motivo oggettivo

Ad oggi, per tali tipi di licenziamenti, qualora dichiarati nulli, l’azienda deve pagare un’indennità -tra 12 e 24 mesi-  ma se il fatto è “manifestamente insussistente” scatta il reintegro sul posto di lavoro e una indennità fino a 12 mesi.

In futuro, in base al nuovo art. 18  del Governo Renzi, se il licenziamento economico viene dichiarato illegittimo dal giudice – perché ritenuti insussistenti o pretestuosi i motivi addotti dall’azienda-, il lavoratore a tempo indeterminato a tutele progressive ha diritto a un “indennizzo certo e crescente” che varia  in funzione dell’anzianità di servizio.

In pratica, con l’introduzione del nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, viene superato per sempre il reintegro in caso di licenziamenti economici illegittimi.

La definizione dell’indennizzo sarà fissato nel decreto delegato e l’ipotesi di partenza è sul riconoscimento di un mese per ogni anno di lavoro se le parti concordano una soluzione del rapporto e di un mese e mezzo per ogni anno di lavoro in caso di impugnazione davanti a un giudice. Il tetto massimo dovrebbe essere fissato a 36 mesi, ma non è ancora chiaro se sarà così o se sarà più limitato fino a 24 mensilità. In pratica, dunque, la riforma prevede la cancellazione della reintegra automatica per tale tipo di licenziamenti che verrà invece sostituita con un indennizzo certo e crescente in base all’anzianità di servizio.

-         licenziamento nullo e discriminatorio

 Il licenziamento è considerato nullo in alcune  ipotesi: per esempio, se si licenzia una madre durante il primo anno di vita del figlio o un coniuge 12 mesi dopo le nozze: in tal caso, il nuovo art. 18 non cambia la disciplina attuale: per il lavoratore scatta il diritto a essere reintegrato sul posto di lavoro e a ottenere un risarcimento.

Analogo discorso per il caso di licenziamento discriminatorio, ossia basato sull’appartenenza a una confessione religiosa, sul sesso, sulla razza o sull’adesione a un sindacato. Anche in questo caso resta l’attuale diritto al reintegro e all’indennizzo.

ll Jobs act conferma dunque la tutela reale per i licenziamenti nulli.

 

-         licenziamenti disciplinari o giustificato motivo soggettivo

 

In questo caso, in base al nuovo art. 18, il lavoratore avrà diritto a un indennizzo economico inversamente proporzionale rispetto alla propria colpa che ha determinato l’espulsione.  Il reintegro sarà invece confinato solo “in specifiche fattispecie di licenziamenti disciplinari ingiustificati”, che saranno individuate con un futuro decreto attuativo. Quasi sicuramente ci si muoverà nel solco della recente sentenza della Cassazione, che ha vincolato l’applicazione della tutela reale alla mancata “prova materiale” del fatto contestato. Si farà una interpretazione.

-         cambia l’indennità di disoccupazione

Il Job Act cambia anche la struttura dell’indennità di disoccupazione, detta ASPI. In pratica la durata del contributo verrà rapportata alla storia contributiva del lavoratore. Chi più ha lavorato, più percepirà. Si prevede poi l’incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti e l’estensione dell’Aspi ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa fino al loro esaurimento.

-         cambia la cassa integrazione

In caso di cessazione definitiva dell’attività aziendale o di un ramo di impresa la cassa integrazione sarà esclusa per gli ex dipendenti che, quindi, non beneficeranno più di alcun beneficio. L’accesso alla Cig sarà poi subordinato all’esaurimento di utilizzo dei contratti di solidarietà e verranno rivisti i limiti attuali di durata della cassa. Saranno poi rimodulate le aliquote contributive ordinarie sulla base dell’effettivo ricorso alla Cig.