
L’inquilino o conduttore per recedere dal contratto prima che esso si rinnovi automaticamente, dovrà comunicare la propria disdetta nei termini stabiliti nel contratto stesso, o in mancanza di specifica previsione, almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.
Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata a.r. e non sarà necessario, in questo caso, indicare le ragioni del recesso.
Se l’inquilino intende invece recedere dal contratto di locazione in un qualsiasi altro momento del rapporto, dovrà inviare raccomandata di disdetta almeno 6 mesi prima della data in cui intende lasciare l’immobile, indicando esattamente i motivi della sua decisione. Tali ragioni dovranno essere gravi, sopravvenute cioè non esistenti al momento della conclusione del contratto di locazione e indipendenti dalla sua volontà: per esempio all’inquilino che, dopo alcuni mesi dalla conclusione del contratto, venga improvvisamente trasferito in altra città per ragioni di lavoro.
Il proprietario di casa o locatore se non vuole rinnovare il contratto alla prima scadenza – vale a dire dopo i primi 4 anni se si tratta di contratto 4+4, o dopo i primi 3, se si tratta di contratto 3+2 - dovrà inviare all’inquilino, almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto, una raccomandata a.r. indicando le precisamente le ragioni della sua decisione.
Infatti il proprietario può disdire il contratto alla prima scadenza solo per i motivi previsti dalla legge:
- quando intenda destinare l’immobile ad uso proprio;
- quando l’immobile si trovi in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o ristrutturato e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
- quando l’ immobile è sito all’ultimo piano ed il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile lo sgombero dell’immobile stesso;
- quando il conduttore dispone di un altro alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
- quando il conduttore non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo;
- quando il locatore intenda vendere l’immobile e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello in cui abita.
Invece se si tratta di disdetta successiva alla prima scadenza del contratto, il locatore non è tenuto ad indicare alcun motivo, essendo sufficiente comunicare al conduttore la propria volontà di recedere, almeno 6 mesi prima della scadenza.