feb 11

Come si può evitare la convalida dello sfratto

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Come si può evitare la convalida dello sfratto

Nel caso di locazioni a uso abitativo, il locatore può sfrattare per morosità anche per il mancato pagamento di una sola mensilità, purché non prima di 20 giorni.

Se l’inquilino ha ricevuto la notifica dello sfratto per morosità dal padrone di casa può evitare lo sfratto: innanzitutto pagando le somme per cui sussiste la morosità prima dell’udienza vale a dire tra la data di notificazione dell’intimazione e quella dell’udienza. In questo caso, all’udienza dovrà darne prova al giudice che, di conseguenza, concluderà il giudizio.

Nel caso di locazione ad uso abitativo, il pagamento può avvenire direttamente all’udienza di comparizione oppure entro un termine, il cosiddetto termine di grazia eventualmente concesso dal giudice su richiesta del conduttore: dunque, in tal caso, non vi è necessità che il pagamento intervenga necessariamente prima dell’udienza.

Per il termine di grazia il giudice assegna un termine non superiore a 90 giorni per provvedere al pagamento delle somme dovute. Se però il conduttore dimostra che le precarie condizioni economiche in cui si trova dipendono da disoccupazione, malattie gravi, o altre comprovate condizioni di difficoltà assegna un termine non superiore a 120 giorni.

L’inquilino dovrà pagare i canoni scaduti, gli oneri accessori maturati sino a quella data, gli interessi legali e delle spese processuali.

Questa facoltà non è concessa né al conduttore di immobili in locazione ad uso commerciale, né per i contratti stipulati per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, che non siano dovuti a motivi di studio o di lavoro.

Il conduttore non può usufruire di questa facoltà per più di tre volte in un quadriennio o quattro volte in un quadriennio nel caso in cui l’inadempimento derivi da precarie condizioni economiche, dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi e comprovate condizioni di difficoltà.

Se il conduttore paga integralmente le somme liquidate, il giudice, alla stessa udienza, dichiara estinto il procedimento, se invece il pagamento è incompleto o non è avvenuto e all’udienza il locatore dichiara che la morosità persiste, il giudice convalida lo sfratto.