gen 5

Con lo strumento della ricusazione può essere contestata la mancanza di imparzialità del consulente tecnico d’ufficio

Tags:
Con lo strumento della ricusazione può essere contestata la mancanza di imparzialità del consulente tecnico d’ufficio

La Cassazione con una recente sentenza, chiarisce che nel caso in cui il consulente tecnico d’ufficio ( CTU) nominato dal giudice per definire una questione tecnica della causa, risulti non imparziale, l’avvocato della parte può richiedere al giudice la sostituzione e può far valere le proprie contestazioni con lo strumento della ricusazione.

Il codice di procedura civile stabilisce che il consulente che ritenga di non poter accettare l’incarico debba presentare un’istanza al giudice che l’ha nominato almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione.

Analogamente entro tre giorni dalla data dell’udienza di nomina dello stesso consulente, i difensori delle devono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore: è questo lo strumento con cui chiedere la sostituzione del CTU incompatibile o non imparziale.

Per quanto riguarda i motivi di ricusazione conosciuti dalla parte dopo la scadenza del termine per proporre l’istanza di ricusazione, o sopravvenuti al detto termine, non possono da soli giustificare una pronuncia di nullità della relazione o di sostituzione del consulente, ma possono solo essere prospettati al giudice al fine di una valutazione, dell’esistenza di gravi ragioni che giustifichino un provvedimento di sostituzione : il giudice ha sempre facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.