Per l’acquisto della casa il contratto di mutuo in molti casi è indispensabile.
Ma in materia restano in piedi vari interrogativi.
La più significativa riguarda la possibilità di rinegoziare il mutuo stesso: il contraente ha la possibilità di chiedere alla banca erogatrice una rinegoziazione del prestito ottenuto perché, per esempio, sono mutate le condizioni di mercato o si è abbassato il costo del denaro.
La banca non è obbligata ad accogliere la richiesta del debitore, ma la convenienza dell’istituto bancario sta nell’evitare che il cliente si rivolga ad altri facendo perdere i benefici economici che ne conseguono.
Il mutuatario può ricorrere alla surroga del mutuo: tale facoltà consiste nella possibilità di rivolgersi ad un’altra banca, affinché quest’ultima si sostituisca all’originario mutuante. In questo caso, come nella rinegoziazione, il debitore ha la facoltà di concordare condizioni diverse e più favorevoli rispetto al mutuo originariamente stipulato: la differenza sta nel cambio del soggetto creditore.
Tanto la rinegoziazione quanto la surrogazione sono più convenienti nella fase iniziale del mutuo, cioè nei primi anni del piano di ammortamento e non quando il medesimo è stato quasi totalmente restituito: di norma, infatti, nel primo periodo, il debitore restituisce sostanzialmente gli interessi previsti e pattuiti.
Quindi, rinegoziare il mutuo, al termine del medesimo, non è quindi conveniente, poiché, ormai, resta da erogare la sorta capitale.