Informatizzare sembra oramai il dictat dell’era moderna e perciò anche il processo civile subisce la linea di modernizzazione che accompagna la nostra civiltà recente.
Dal 30 giugno 2014 si introduce, oltre che per gli avvocati anche per i consulenti tecnici d’ufficio (CTU) l’obbligo nel processo civile dell’uso degli strumenti informatici. L’obiettivo che si pone il piano di e-government del Ministero della Giustizia è quello di creare tra gli attori del processo civile un’efficiente cooperazione telematica. Dal 30 giugno infatti non è più possibile per avvocati e consulenti tecnici depositare atti, memorie e consulenze in maniera cartacea ma solo per via telematica, così era dettato dall’art. 16 bis del D.L. 179/2012 poi convertito in legge il 17 dicembre 2012 con il n. 221.
Quindi nei processi civili, nei contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti costituite dovrà avvenire in maniera telematica.
Ne consegue che la consultazione dei fascicoli di causa sarà liberamente accessibile ai CTU attraverso un portale dei servizi telematici del Ministero, (http://pst.giustizia.it).
Per poter accedere al portale però sarò necessario che sia gli avvocati che i CTU siano iscritti nel Re.G.Ind.E. (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) e nello specifico per i CTU l’accesso sarà limitato, per motivi di privacy, trattandosi di dati sensibili ai soli procedimenti in cui risultano costituiti o nominati, così è stato chiarito dal Ministero della Giustizia con proprio provvedimento del 16 aprile 2014.
Anche nel prossimo futuro i singoli cittadini interessati da procedimenti giudiziari potranno accedere agli atti che gli riguardano attraverso opportune smartcard.
Per accedere il CTU ai procedimenti di cui sono soggetti incaricati dovranno munirsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC), iscriversi al Re.G.Ind.E., e dotarsi di una firma digitale, quali per esempio quella fornita dalle Camere di Commercio o altro Ente.
Per il deposito dei documenti bisognerà essere iscritti ad un punto di accesso, si dovranno redigere i propri elaborati con un normalissimo PC con un programma che però gli consenta di generare un documento con un formato pdf nativo, cioè non realizzati tramite scansione, sostanzialmente il file non potrà essere un’immagine. Diversamente è l’acquisizione dei documenti che potranno essere scaricati tramite un comune scanner; in ogni caso i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente.
Diverso invece è l’inquadramento nei registri di cancelleria per il quale bisognerà dotarsi di un programma specifico che avrà il compito di creare una busta telematica, al fine di garantire la segretezza dei dati e degli elaborati, la busta telematica dovrà poi essere inviata tramite PEC.
Questo specifico passaggio potrà pertanto avvenire tramite idonea struttura che si assume il compito di garantire l’accesso sia per l’invio che per l’acquisizione degli elaborati e fornisce anche il programma imbustatore. Consultare i propri Ordini professionali per conoscere eventuali convenzioni in tal senso.
In ogni caso è anche possibile autogestire le varie procedure iscrivendosi ad un punto di accesso ed iscrivendosi autonomamente al Registro Generale.
La Fondazione per l’Informatica e l’Innovazione Forense del Consiglio Nazionale Forense, ha messo a disposizione dei video che spiegano in maniera semplice tutti i passaggi che si renderanno necessari.(canale Youtube della FIIF, all’indirizzo http://www.youtube.com/user/FIIFCNF)
I video attualmente disponibili sono:
a. PCT base:
1. Il formato Pdf degli atti e dei documenti nel PCT
2. Il deposito della busta telematica senza l’uso del redattore o imbustatore.
3. Gli strumenti per il deposito telematico degli atti.
4. L’accesso ai registri informatici di Cancelleria
5. Il portale dei servizi telematici – l’accesso ai propri fascicoli in forma anonima.
6. Il portale dei servizi telematici – l’accesso ai propri fascicoli.
7. La formazione della busta telematica.
8. La verifica dei servizi telematici attivi negli uffici giudiziari.
b. Notifiche telematiche:
1. Notifiche via PEC – requisiti
2. notifiche via PEC – atto
3. notifiche via PEC – provvedimento
c. PCT avanzato:
1. I pagamenti elettronici tramite il portale dei servizi telematici
2. la firma digitale parte 1 e 2
3. La firma digitale tramite PAdES (è una tecnica avanzata di firma elettronica).
Dott. Ing. Rolando ANDRIANI
(per gentile concessione di “Impresa Metropolitana”)