Il Codice del turismo ( Dlgs n. 79/2011) promuove e tutela il mercato del turismo mediante il coordinamento sistematico delle norme che regolano il settore, nel rispetto delle competenze legislative delle Regioni e in conformità all’ordinamento comunitario.
Nel caso di vacanza rovinata, il Codice riconosce dunque al turista il danno morale per l’eventuale lesione del suo interesse al pieno godimento del proprio tempo libero e, in particolare, della propria occasione di svago e di divertimento programmata, spesso per un’occasione irripetibile.
L’irripetibilità, in particolare, andrà vagliata dal giudice anche considerando il costo della vacanza ed il periodo di ferie utilizzato. In altre parole, non potrà essere usato lo stesso metro per un lavoratore dipendente con poche vacanze a disposizione rispetto o per un giovane o un pensionato che hanno a disposizione vacanza lunghe o lunghissime.
Nel campo delle crociere vi è stata a lungo, giurisprudenza contrastante: per potersi avvalere della tutela risarcitoria garantita dall’articolo 47 del codice del turismo, è necessario che la vacanza rovinata per «inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni» previste, sia quella connessa all’acquisto di un “pacchetto turistico”, le cui caratteristiche sono fissate dall’articolo 34 dello stesso Codice.
In particolare, il “pacchetto” deve avere a oggetto «i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche» risultanti dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi venduti ad un prezzo forfettario: trasporto; alloggio; servizi turistici non accessori a trasporto e alloggio. Questi ultimi debbono costituire, «per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico».
Nel caso concreto una famiglia aveva acquistato, per tre persone, una crociera di otto giorni, che prevedeva anche il trasferimento in aereo dalla loro città a Roma e da Roma ala città sede di imbarco. Pur avendo regolarmente imbarcato i bagagli alla partenza questi non erano stati consegnati all’aeroporto di arrivo. Due delle tre valigie erano state, poi, riconsegnate dopo quasi tre giorni di crociera, l’ultima, invece, era arrivata nel pomeriggio del penultimo giorno di vacanza.
La famiglia aveva così deciso di inoltrare una richiesta di risarcimento in via bonaria, negata dalla società da cui avevano acquistato la crociera. Da qui la decisione di citarla in giudizio.La società crocierista, a quel punto, aveva chiamato in causa la compagnia aerea che aveva effettivamente causato il disservizio.
Nel corso del giudizio è stato confermato come i turisti dovettero privarsi dei propri beni ed effetti personali per almeno la metà della crociera e come due su tre passeggeri per l’intera crociera dovettero fare a meno di ulteriori beni, anche non di prima necessità.
Il Giudice di Pace adito, applicando l’art. 43 del Codice dei Turismo, ha sancito che la crociera è a tutti gli effetti un pacchetto turistico e che, quindi, dei danni sofferti dai turisti, risponde l’organizzatore. In questo caso la società crocerista, è stata condannata al risarcimento danni, fatto salvo il diritto di rivalersi nei confronti della compagnia aerea, che è stata altrettanto condannata in solido.
Il richiamato art. 43 del Codice del Consumo recita: “Fermo restando gli obblighi previsti dall’articolo 42 in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati. L’organizzatore o l’intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”. A questa previsione normativa, si ricollega l’art. 47 dello stesso Codice che prevede: “Nel caso in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.