
Un soggetto danneggiato che ottiene il risarcimento per il danno biologico deve allegare prove e fatti ulteriori per ottenere anche il risarcimento del danno morale.
Secondo un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, nella quantificazione del risarcimento per il danno biologico, è ricompreso anche il calcolo di una generica sofferenza morale.
Ma è possibile ottenere il risarcimento di un danno morale autonomo e distinto da quello biologico, a condizione che le prove prodotte dal danneggiato siano utili a determinare la presenza di una sofferenza, diversa dal danno biologico, causata dalle lesioni subite.
Secondo i giudici supremi non esiste nessuna automaticità nel calcolo del danno biologico che permetta di ricomprendere anche la quantificazione del danno morale.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale la Cassazione chiarisce che, anche in presenza della lesione di diritti costituzionali inviolabili, non è ipotizzabile il risarcimento del danno non patrimoniale in mancanza della sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell’interesse leso, che oltretutto deve avere le caratteristiche della gravità e della non futilità.
La conseguenza è che, anche in presenza della lesione di diritti inviolabili, non è ipotizzabile il risarcimento del danno non patrimoniale in mancanza della sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell’interesse leso, il quale deve essere allegato e provato.
Né si può chiedere il risarcimento in via equitativa: la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria e non sostitutiva dell’onere della prova a carico della parte.
uindi qqQLa facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno richiede l’accertamento della esistenza di un danno risarcibile, cui si aggiunge la verifica che l’impossibilità d’una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l’entità del danno.