Il proprietario di un immobile che vuole il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento può procedere in autonomia, dando una comunicazione all’amministratore il quale, a sua volta, sarà tenuto a informare l’assemblea.
Si tratta dunque di un vero e proprio diritto soggettivo al distacco dall’impianto di riscaldamento e condizionamento centralizzato: il proprietario è libero di distaccarsi dall’impianto anche senza attendere la riunione.
Dunque, chi si distacca dall’impianto di riscaldamento centralizzato se da un lato, non è obbligato a chiedere il permesso all’assemblea di condominio, rimane tenuto a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto comune.
La normativa della riforma del condominio, in vigore da giugno 2013, ammette la possibilità del singolo condomino di distaccarsi, ma a condizione che ciò non comporti notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini. In caso contrario l’assemblea può impedire il distacco secondo quanto conferma la Cassazione con una recente sentenza
Non è necessaria – secondo la Suprema Corte – «una delibera condominiale in tutti quei casi in cui il distacco dal riscaldamento centralizzato risulti non influire sulla funzionalità o sui costi dell’impianto». Resta però il fatto che «il condomino distaccato è comunque tenuto a contribuire alle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione, nonché a quelle di gestione se, e nei limiti in cui, il distacco non porti con sé una diminuzione degli oneri del servizio».