
Il coniuge che si allontana da casa, abbandonando il tetto coniugale, già qualche mese prima della separazione, nella causa contro l’ex coniuge, “subisce” l’addebito della rottura: tale comportamento, infatti, è contrario ai doveri del matrimonio.
Si può sostenere a giustificazione, che la crisi coniugale era già in atto e che l’abbandono è solo una conseguenza, sul piano esterno, di una intollerabilità assoluta della convivenza: ma la prova in questo caso risulta estremamente complicata, salvo intervengano evidenti episodi come, per esempio, la violenza ai danni dell’altro coniuge.
È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione in una recentissima ordinanza n. 14841/2015