
Esporre sul lunotto della propria auto la fotocopia a colori del pass per invalidi non costituisce reato di contraffazione: lo sostiene la Cassazione con una recente sentenza.
Colui che esibisce sulla propria vettura la fotocopia a colori di un permesso per invalidi, in modo da consentire all’anziano genitore l’accesso alla zona a traffico limitato (ZTL), non può subire il procedimento penale perché, secondo la Corte, “il fatto non costituisce reato”.
La questione è stata da sempre molto discussa, non tutti i giudici la pensano allo stesso modo e anche la stessa Cassazione si è pronunciata in modi diversi in più occasioni.
Oggi invece ha precisato un importante aspetto, utile per comprendere meglio i termini della questione: non è tanto la fotocopia del pass a costituire reato ma la falsificazione dell’attestazione di autenticità: la fotocopia di un documento originale, se priva di qualsiasi attestazione che ne confermi la sua originalità, non integra un falso documentale. Potrebbe, al massimo, ricorrere la truffa, ma solo qualora venisse riscontrata l’attitudine della fotocopia a trarre in inganno terzi.
Quindi se l’utilizzatore della copia è, a tutti gli effetti, anche titolare del pass originale non può parlarsi di alcuna truffa.
Dunque, non è punito l’utilizzo della fotocopia del contrassegno, ma la falsificazione dell’attestazione di autenticità: se questa non viene riprodotta sulla fotocopia, sicché è chiaro che il “clone” è destinato ad apparire tale e non a far credere che si tratti dell’originale, non scatta il delitto di falsità materiale. In tali casi, infatti, la copia, pur avendo la funzione di assumere l’apparenza dell’originale, mantiene tuttavia la sua natura di semplice riproduzione meccanica e non può acquisire una valenza probatoria equiparabile a quella del documento originale.