
In caso di incidente ricollegabile al proprio comportamento, l’automobilista deve rispettare obblighi precisi: innanzitutto quello di fermarsi in ogni caso, e, in secondo luogo, in presenza di persone ferite, quello di prestare loro assistenza.
La condotta vietata dalla norma consiste nell’allontanarsi dal luogo dell’investimento, impedendo o comunque ostacolando l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente.
Quindi in materia di circolazione stradale, risponde del reato di fuga il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento.
Omissione di soccorso e fuga sono due reati distinti.
La Cassazione con una recente sentenza interviene precisando gli estremi della fuga : l’illecito penale consiste nell’abbandonare il luogo del sinistro prima dell’arrivo delle forze dell’ordine per i rilievi e fornire ad esse le proprie generalità.
Pertanto, il reato scatta anche se l’automobilista si limita ad una sosta momentanea scendendo dall’auto per accertarsi delle condizioni dei feriti e riprendendo la marcia: questo comportamento infatti, fa scattare il reato di fuga