Alcune volte le piccole beghe condominiali purtroppo trovano soluzione solo nelle aule del tribunale.
La questione del lancio di oggetti dai balconi è stata già affrontata dalla giurisprudenza: le vicende tra vicini di casa sono così approdate sino al terzo grado di giudizio cioè in Cassazione.
In materia il Codice penale ha istituito il reato di «getto di cose pericolose»: tutte le volte in cui una persona getta o versa, in un luogo pubblico, aperto al pubblico o privato ma comune, degli oggetti che possono far male, sporcare o molestare le persone, oppure provochi emissioni di gas, vapori e fumi che producono tali effetti, può essere punito con l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206 euro. Si procede d’ufficio anche se la condotta non abbia causato un danno effettivo: basta la semplice potenzialità, il rischio che essa abbia generato per la vittima.
Ad esempio, il reato in questione può scattare quando qualcuno getta, dal proprio balcone o dalla finestra, la spazzatura o altri oggetti pesanti per farli cadere sul cortile o sullo spiazzo condominiale. Stesso discorso vale per i mozziconi di sigaretta che, se anche non sono oggetti pesanti, nel momento in cui finiscono in testa di un passante possono procurargli non minori problemi: il reato si configura per il semplice getto della cosa, a prescindere dal fatto che abbia effettivamente procurato una lesione o un’ustione.
La giurisprudenza ha ritenuto integrato il reato di getto di cose pericolose nel caso di chi fa cadere, dal balcone, fango e terriccio dopo aver annaffiato i vasi delle proprie piante o chi non si cura di raccogliere gli escrementi del proprio cane facendoli finire sul giardino di sotto. In particolare, proprio con riferimento all’acqua dei fiori che finisce sul balcone di sotto, i giudici hanno ritenuto che, per configurare l’illecito penale, è necessario che la condotta si ripeta nel tempo e che il colpevole non abbia interrotto il proprio comportamento anche a seguito di diffida del vicino.
La Cassazione si è, infine, occupata del comportamento di chi scuote la tovaglia dal balcone o dalla finestra, facendo cadere briciole, avanzi di cibo e altri rifiuti sulla proprietà sottostante: secondo la Corte, non c’è reato di getto di cose pericolose. I giudici ritengono, infatti, che le briciole non possono né far male, né sporcare trattandosi di oggetti di minima dimensione e lo stesso principio è stato affermato anche con riferimento a chi sbatte i tappeti.
Ma non si può escludere che, dinanzi a un comportamento reiterato e ad avanzi di cibo di dimensioni consistenti, potrebbe porsi un problema di incriminazione penale. Bisogna, insomma, giudicare la vicenda concreta. E, difatti, non sono mancate sentenze di tribunali di primo e secondo grado che hanno ritenuto integrato il reato per lo scuotimento di tovaglie da pranzo.
Da un punto di vista civilistico si potrebbero configurare gli estremi del risarcimento solo ove vi sia un effettivo, concreto e dimostrabile danno. Non deve essere, peraltro, un danno irrisorio o solo potenziale.
Bisogna controllare cosa prevede il regolamento di condominio: questo potrebbe stabilire dei divieti o degli orari; ma affinché una tale clausola sia valida è necessario che il regolamento sia stato approvato all’unanimità.