L’odioso comportamento definito bullismo consiste nella condotta vessatoria ed aggressiva realizzata, ripetutamente, da un soggetto prevaricatore nei confronti di un altro più debole che subisce.
Il fenomeno si è diffuso moltissimo tra i giovanissimi e con l’evolversi della tecnologia anche il bullismo si è adeguato, sviluppando nuove metodologie di attacco, racchiuse nel cosiddetto cyber bullismo.
A tal proposito, nell’era della tecnologia e della realtà virtuale, i comportamenti denigratori e violenti si realizzano on line.
Internet, le chat, i social network, infatti, vengono usati per intimorire, molestare, mettere in imbarazzo, far sentire a disagio o escludere altre persone facendo pettegolezzi, pubblicando immagini, divulgando informazioni o video imbarazzanti a danno di terzi, o deridendo le vittime attraverso messaggi o blog.
Tutto ciò raffigura appunto il cyberbullismo.
Ma è importante ricordare che questi fenomeni, sempre più frequenti, devono essere combattuti chiedendo l’aiuto delle autorità e denunciando .
Nel caso in cui il bullo sia di età inferiore agli anni quattordici ci si può rivolgere al questore chiedendo che intervenga con l’ammonimento recandosi in questura, esponendo quello che è successo. Il questore, dopo aver assunto ove necessario le informazioni utili a capire la verità, se ritiene che la tua richiesta sia fondata, convocherà il minore-bullo insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale e lo ammonirà oralmente, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e scrivendo un verbale.
Se, invece la situazione diventa grave e insopportabile, è necessario rivolgersi alla autorità giudiziaria.
Il reato di bullismo può essere punito attraverso altri reati che si integrano quando il bullo agisce. Il bullismo può essere punito perché configura i reati di: minaccia quando il bullo provoca e avverte che ti causerà un danno; diffamazione quando comunicando attraverso i social network si deride ed offende la reputazione; molestia o disturbo alle persone, quando si disturba senza alcun ragionevole motivo; danneggiamento quando, con la violenza o la minaccia, si distruggono dei beni; quando ci sono percosse o lesioni che provocano una effettiva malattia nel corpo o nella mente.
In questi casi si può denunciare il bullo che sarà sottoposto ad un processo penale ed ad una presumibile condanna.
Oltre alla richiesta di ammonimento e alla denuncia, si può anche chiedere l’intervento del giudice civile per ottenere il risarcimento per i danni subiti: in caso di processo penale ci si può costituire parte civile nel processo oppure in assenza di processo penale, si può instaurare un autonomo processo civile.
Il giudice potrà stabilire una cifra risarcitoria per i danni morali, per i danni biologici e per i danni esistenziali come quelli alla reputazione: una piccola rivincita nei confronti di chi ha agito sentendosi intoccabile e pensando di farla franca.