I contratti di fornitura di luce, acqua e gas prevedono diverse modalità di verifica e comunicazione dei consumi: la lettura reale, effettuata da un incaricato della società fornitrice, l’autolettura, ovvero quella fatta autonomamente dall’utente, che poi la comunica periodicamente alla società fornitrice.
Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, fra il 2014 ed il 2015, il numero di utenti per i quali, per oltre un anno o addirittura per due anni, non sono state effettuate né letture reali né autoletture, ha sfiorato il milione: quindi le società fornitrici hanno utilizzato i consumi stimati ed i conguagli .
Si tratta, cioè, di consumi conteggiati in via presuntiva, mediante parametri predeterminati, quali ad esempio l’andamento storico dei consumi del singolo utente, l’andamento climatico o la distinzione fra utilizzo domestico dell’energia e quello industriale o commerciale .
La conseguenza dell’applicazione dei consumi stimati può avere diverse conseguenze per gli utenti, nel senso che il consumo stimato può essere inferiore a quello reale ed allora la bolletta periodica sarà d’importo più basso di quanto dovuto, oppure il consumo stimato può essere superiore a quello reale ed allora la bolletta periodica sarà d’importo più alto di quanto dovuto.
Quindi è opportuno che l’utente si tuteli effettuando puntualmente l’autolettura, ovvero la lettura dei consumi indicati sul proprio contatore comunicandola alla società fornitrice e, inoltre deve verificare che i consumi indicati in bolletta corrispondano a quelli effettivi. In caso contrario potrà chiedere comunque la rettifica, con una delle modalità che l’operatore gli mette a disposizione. Le inesattezze nell’indicazione dei consumi o nelle fatture devono essere contestate meglio se in forma scritta, chiedendone la rettifica.