
Nel rapporto tra cittadino ed Equitalia i rapporti di forza sono squilibrati: ad esempio alcuni problemi si pongono quando la procedura di pignoramento tocca il conto corrente
Quando c’è da pignorare un conto corrente, Equitalia ricorre a una procedura speciale, di tipo “stragiudiziale”, che le consente, cioè, di evitare il procedimento davanti al tribunale -giudice dell’esecuzione. In sostanza l’Agente per la riscossione, con un ordine impartito alla banca o alla Posta, si fa pagare direttamente le somme depositate sul conto, senza passare da un’udienza.
Quando però il conto corrente è cointestato, tale procedura non è più possibile: infatti, se il conto appartiene a due soggetti, di cui uno solo è il debitore, è possibile pignorare soltanto il 50% nella presunzione che l’altra metà appartenga al cointestatario non debitore.
Proprio per tale ragione la legge prescrive che, nei casi in cui il conto sia intestato anche a soggetti diversi dal debitore, Equitalia non possa procedere con l’ordine diretto alla banca o alla posta, ma debba passare, come vuole la regola valida per tutti i privati, da un’udienza e davanti a un giudice: a quest’ultimo compete di assegnare le somme fino a massimo il 50%.
Se a seguito di tale assegnazione, il credito di Equitalia risulta integralmente soddisfatto, nessun problema, mentre se Equitalia non ha riesce a ottenere la somma integrale per la quale agiva, rimanendo quindi creditrice, potrà procedere nuovamente contro il debitore. Con una avvertenza però: potrà attivare altri tipi di pignoramento, mai un nuovo pignoramento in banca. E ciò perché, nel silenzio della legge, finirebbe per andare a pignorare più del 50% del deposito.
Quindi per esempio: se Tizio è debitore di Equitalia per 3.000 euro ed ha un conto corrente cointestato con Caio presso una banca, Equitalia procede a pignorare il conto corrente per la misura del proprio credito (euro 3.000).
Il giudice assegna ad Equitalia la somma di 1.500 euro, ossia la metà di 3.000 euro, e ciò perché l’altra metà del conto appartiene a Caio, il quale non è debitore di Equitalia.
A questo punto Equitalia rimane insoddisfatta per 1.500 euro ed è libera di intraprendere nuovi pignoramenti contro Tizio. Ma, invece, di procedere per esempio con un pignoramento dei beni mobili o immobili, finisce per pignorare nuovamente il conto corrente. E di nuovo, si andrà dal giudice che, a fronte di un credito residuo di 1.500 euro vantato da Equitalia, le assegna il 50%: ossia 750 euro.
In questo modo, sommando i due pignoramenti, Equitalia è riuscita ad ottenere ben più del 50% del conto: il 75% (1.500 euro con il primo pignoramento e 750 con il secondo pignoramento).
È chiaro che un comportamento di questo tipo, seppur formalmente corretto, nella sostanza è illegittimo, in quanto mira ad aggirare un divieto legale. Inoltre, ripetendo all’infinito tale escamotage, si finisce per pignorare il 100% del conto corrente, anche quindi quel 50% che appartiene al cointestatario.
Per difendersi si potrà fare opposizione all’esecuzione, costituendosi con il proprio avvocato e facendo presente al giudice che il conto corrente è stato già oggetto di un primo pignoramento e che, pertanto, non può essere più toccato. Ma se, tra il primo e il secondo pignoramento, sono state accreditate altre somme si possono ritenere pignorabili solo le ultime somme depositate, e comunque pur sempre nei limiti del 50% e quindi anche in questo caso bisognerà effettuare una opposizione all’esecuzione e, attraverso gli estratti conto, si dovrà dimostrare al giudice che, fermo restando il residuo 50% non pignorabile perché appartenente al cointestatario, è possibile prelevare solo il 50% delle nuove somme depositate.