nov 7

“Guerra” continua tra cittadini ed Equitalia

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“Guerra” continua tra cittadini ed Equitalia

Nel rapporto tra cittadino ed Equitalia i rapporti di forza sono squilibrati: ad esempio alcuni problemi  si pongono quando la procedura di pignoramento tocca il conto corrente

Quando c’è da pignorare un conto corrente, Equitalia ricorre a una procedura speciale, di tipo “stragiudiziale”,  che le consente, cioè, di evitare il procedimento davanti al tribunale -giudice dell’esecuzione. In sostanza  l’Agente per la riscossione, con un ordine impartito alla banca o alla Posta, si fa pagare direttamente le somme depositate sul conto, senza passare da un’udienza.

Quando però il conto corrente è cointestato, tale procedura non è più possibile: infatti, se il conto appartiene a due soggetti, di cui uno solo è il debitore, è possibile pignorare soltanto il 50%  nella presunzione che l’altra metà appartenga al cointestatario non debitore.

Proprio per tale ragione la legge prescrive che, nei casi in cui il conto sia intestato anche a soggetti diversi dal debitore, Equitalia non possa procedere con l’ordine diretto alla banca o alla posta, ma debba passare,  come vuole la regola valida  per tutti i privati, da un’udienza e davanti a un giudice: a quest’ultimo  compete di assegnare le somme fino a massimo il 50%.

Se a seguito di tale assegnazione, il credito di Equitalia risulta integralmente soddisfatto, nessun problema,  mentre  se  Equitalia non ha riesce a ottenere la somma integrale per la quale agiva, rimanendo quindi creditrice, potrà procedere nuovamente contro il debitore. Con una avvertenza  però: potrà attivare altri tipi di pignoramento, mai un nuovo  pignoramento in banca. E ciò perché, nel silenzio della legge, finirebbe per andare a pignorare più del 50% del deposito.

Quindi per esempio: se Tizio è debitore di Equitalia per 3.000 euro ed  ha un conto corrente cointestato con Caio presso una banca,  Equitalia procede a pignorare il conto corrente per la misura del proprio credito (euro 3.000).

Il giudice assegna ad Equitalia la somma di 1.500 euro, ossia la metà di 3.000 euro, e ciò perché l’altra metà del conto appartiene a Caio, il quale non è debitore di Equitalia.

A questo punto Equitalia rimane insoddisfatta per 1.500 euro ed è libera di intraprendere nuovi pignoramenti contro Tizio. Ma, invece, di procedere per esempio con un pignoramento dei beni mobili o immobili, finisce per pignorare nuovamente il conto corrente. E di nuovo, si andrà dal giudice che, a fronte di un credito residuo di 1.500 euro vantato da Equitalia, le assegna il 50%: ossia 750 euro.

In questo modo, sommando i due pignoramenti, Equitalia è riuscita ad ottenere ben più del 50% del conto: il 75% (1.500 euro con il primo pignoramento e 750 con il secondo pignoramento).

È chiaro che un comportamento di questo tipo, seppur formalmente corretto, nella sostanza è illegittimo, in quanto mira ad aggirare un divieto legale. Inoltre, ripetendo all’infinito tale escamotage, si finisce per pignorare il 100% del conto corrente, anche quindi quel 50% che appartiene al cointestatario.

Per difendersi si potrà fare opposizione all’esecuzione, costituendosi con il proprio avvocato e facendo presente al giudice che il conto corrente è stato già oggetto di un primo pignoramento e che, pertanto, non può essere più toccato.  Ma  se, tra il primo e il secondo pignoramento, sono state accreditate altre somme si possono ritenere pignorabili solo le ultime somme depositate, e comunque pur sempre nei limiti del 50% e quindi anche in questo caso  bisognerà effettuare una opposizione all’esecuzione e, attraverso gli estratti conto, si dovrà  dimostrare al giudice che, fermo restando il residuo 50% non pignorabile perché appartenente al cointestatario, è possibile prelevare solo il 50% delle nuove somme depositate.