
L’uso della bicicletta non è esente dal rispetto delle regole che disciplinano la circolazione stradale. Invece capita sempre più spesso di vedere ciclisti che si comportano come se non esistesse alcuna norma: le regole di comportamento stabilite in Italia per la circolazione in bicicletta sono ben precise.
Innanzitutto la legge definisce velocipedi (il termine è quello con cui la legge italiana chiama ancora oggi le biciclette) quei i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti con l’uso esclusivamente della forza muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo stesso.
Ecco alcune norme di comportamento da rispettare: la legge impone ai ciclisti di procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando poi si circola fuori dai centri abitati si deve sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
I ciclisti mentre circolano per le strade devono avere: libero l’uso delle braccia e delle mani, reggere il manubrio almeno con una mano, essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con prontezza e facilità le manovre necessarie. È vietato ai ciclisti trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. Sulla bicicletta è vietato trasportare altre persone a meno che essa non sia appositamente costruita e attrezzata. È consentito al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature omologate.
I ciclisti che circolano fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed i ciclisti che circolano nelle gallerie, se presenti nei centri urbani, hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Infine, il ciclista è tenuto a rispettare tutte le altre norme di circolazione previste per gli altri veicoli come arresto ai semafori e rispetto dei divieti di transito o di accesso, con la possibilità, solo se la segnaletica lo abbia previsto e vi sia un’ordinanza apposita del Sindaco di procedere nel senso normalmente vietato a tutti gli altri veicoli quindi contromano, se si verificano queste condizioni: una larghezza di almeno 4.25 m, il divieto di transito ai mezzi pesanti; il limite di velocità a 30 km/h o ZTL.