I conflitti tra vicini sono sempre in agguato come nel caso dei rami degli alberi che sporgono: il proprietario del terreno è obbligato a tagliare i rami degli alberi che sporgono in quello confinante, a richiesta del vicino.
Tale richiesta può essere avanzata sia al proprietario del fondo confinante che all’affittuario o all’usufruttuario.
Se il proprietario degli alberi si rifiuta di recidere i rami che sconfinano, il vicino non può provvedere al taglio, ma deve rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento che imponga una parziale potatura ed anche l’eventuale risarcimento del danno.
Se invece si tratta di radici che spuntano nel terreno confinante queste possono essere tagliate direttamente dal vicino, senza passare per l’autorità giudiziaria.
Le spese relative alla potatura, recisione, estirpazione e ogni altro intervento che si renda necessario sono a carico del titolare del fondo in cui sono piantati gli alberi.
E’ possibile che il problema dei rami degli alberi derivi dall’aver piantato l’albero in violazione delle distanze minime dal confine previste dalla legge, che vanno dai 3 metri per quelli di alto fusto fino al mezzo metro per la siepe.
In questo caso, il confinante può chiedere l’estirpazione degli alberi posti nel fondo del vicino a distanza minore di quella di legge, a prescindere dalla valutazione di un danno o di una turbativa: il compito del giudice di merito è limitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza dover effettuare ulteriori indagini sulla concreta esistenza di un danno derivante dall’invasione delle radici e dei rami altrui .