La Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza si è pronunciata su uno dei principali dubbi sorti dopo la riforma del condominio.
La riforma, com’è noto, ha modificato la responsabilità dei condomini per i debiti del condominio, stabilendo l’obbligo, per il creditore, di pignorare prima i beni dei condòmini non in regola con i pagamenti degli oneri e, solo successivamente, tutti gli altri.
Restava il dubbio se, l’obbligazione di questi ultimi si dovesse intendere come parziaria o solidale, se cioè, il creditore potesse richiedere tutto il pagamento a un singolo condomino o agire nei confronti di ciascuno di essi in ragione dei rispettivi millesimi.
La Cassazione condivide quest’ultima tesi, peraltro già elaborata dalla giurisprudenza prima della riforma, e chiarisce che la responsabilità solidale vale solo per le obbligazioni per loro natura indivisibili, mentre se la prestazione è divisibile, vale la regola dell’obbligazione parziaria.
Infatti, in caso di obbligazioni divisibili, la solidarietà deve essere prescritta da una apposita norma mentre se tale norma manca, il regime della parziarietà è prevalente.
È pertanto illegittimo il decreto ingiuntivo notificato dal creditore al singolo condomino per l’intero importo, importo che, viceversa, deve essere chiesto a tutti i condomini in proporzione alle rispettive quote di proprietà.
Se il condomino ingiunto dovesse pagare non avrebbe poi azione per rivalersi nei confronti degli altri proprietari, ma dovrebbe esperire un’azione di ripetizione nei confronti del creditore oppure un’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti degli altri condomini.
In sintesi per la Corte, le obbligazioni condominiali, in quanto pecuniarie e come tali naturalmente divisibili, difettano del requisito dell’unicità della prestazione e quindi tali obbligazioni non sono soggette al regime della solidarietà, bensì a quello della parziarietà.