Il divieto di pignoramento della prima casa vale solo per i debiti contratti con l’Agente della Riscossione, quelli cioè riportati nelle cartelle esattoriali.
I creditori privati invece possono pignorare l’abitazione del debitore anche se questi non ha altri immobili di proprietà.
Non esiste neanche un limite al pignoramento immobiliare se, insieme al debitore, vivono anche figli minorenni o disabili o anziani invalidi. Quindi il condominio e qualsiasi altro soggetto privato può pignorare la c.d. prima casa del debitore.
Limite minimo di pignoramento immobiliare: per il condomìnio-creditore non esistono limiti di importo, per cui il pignoramento della casa può essere in teoria intrapreso anche per somme irrisorie, anche se bisogna tener presente che l’esecuzione immobiliare è molto costosa e lunga, sicché non sempre ne vale la pena e mettere all’asta un immobile può essere più svantaggioso per il creditore che non per il debitore.
Il condominio può quindi pignorare la casa del condomino in arretrato con le spese subito dopo avergli notificato il decreto ingiuntivo e subito dopo l’atto di precetto: il decreto ingiuntivo è già provvisoriamente esecutivo e vuol dire che il creditore può agire senza dover aspettare i canonici 40 giorni dalla notifica dello stesso.
Secondo la giurisprudenza, il condominio può pignorare la casa del debitore anche se questi l’ha inserita in un fondo patrimoniale. Il fondo patrimoniale infatti protegge l’immobile del debitore dalle obbligazioni contratte non per esigenze familiari, mentre le spese di condominio, essendo legate alla casa stessa, coincidono con i bisogni della famiglia.
Nonostante le difficoltà l’amministratore può agire anche per importi bassi, per dare un chiaro segnale al moroso affinché versi quantomeno le mensilità successive e, nello stesso tempo, non sia un incentivo anche per gli altri condomini a non versare le quote mensili.