
La Suprema Corte di Cassazione, conferma in una recente sentenza, il principio dell’obbligo del locatore di informare l’inquilino della propria intenzione di disdettare il contratto alla scadenza dei primi 4 anni, avendo l’intenzione di vendere l’immobile
Il proprietario deve offrire la possibilità di esercitare la prelazione che, quindi, scatta già prima della firma del contratto preliminare, ossia di quello che comunemente viene detto compromesso.
Infatti, la stipula del preliminare di vendita dell’immobile locato rappresenta la chiara manifestazione, da parte del locatore, dell’intenzione di alienare: con tale atto il proprietario si impegna, indissolubilmente e irrevocabilmente, a trasferire la proprietà del bene al cosiddetto promissario acquirente.
Dunque, la conclusione del preliminare è già di per sé un momento che ostacolerebbe all’inquilino l’esercizio della prelazione.
La legge a riguardo è chiaro: già prima della sottoscrizione del preliminare, il conduttore ha l’obbligo di darne comunicazione al conduttore con atto notificato e corredato di tutte le indicazioni circa le condizioni della compravendita. È del tutto irrilevante che il contratto definitivo debba essere stipulato in data successiva alla cessazione del rapporto locatizio.