
Anatocismo: ancora una recente sentenza sancisce che è sufficiente lo stop scritto dalla Legge di Stabilità del 2013 per far scattare il divieto a partire dal primo gennaio 2014: tutto ciò a prescindere dal fatto che ancora non siano stati adottati quei decreti attuativi del CICR (Comitato Interministeriale Credito Risparmio) previsti dalla norma.
La pratica bancaria di calcolare gli interessi a carico del correntista, non solo sul capitale dato in prestito, ma anche sugli interessi già prodotti nelle precedenti mensilità (così aumentando sempre più l’importo da restituire all’istituto mutuante) è vietata.
Le banche italiane dovranno restituire quello che, in questi mesi, hanno calcolato per i propri correntisti, e rinunciarvi per il futuro.
Il divieto di anatocismo peraltro è compatibile con le norme dell’Unione Europea in quanto viene incontro a esigenze di tutela del correntista che è contraente debole rispetto alla banca .
E’ legittima una limitazione agli interessi degli istituti di credito: non esiste comunque nell’ordinamento dell’UE un diritto, in favore delle banche, alla capitalizzazione degli interessi dal momento che in materia non è stata prevista l’armonizzazione delle legislazioni dei singoli Paesi membri.
La nuova formulazione del Testo Unico Bancario deve essere applicata a partire dal primo gennaio 2014, con la conseguenza che, essendo la norma già efficace da quel giorno, le banche sono tenute a restituire quanto percepito da allora sino ad oggi: i correntisti devono chiederla alla banca e in caso di diniego possono fare ricorso all’autorità giudiziaria.