L’attività di recupero crediti deve avvenire nel rispetto della dignità personale del debitore e deve evitare comportamenti che ne possano ledere la riservatezza a causa di un momento di difficoltà economica o di una dimenticanza.
A questo proposito il Garante per la Privacy ha pubblicato una guida contenente principi e diritti rivolti a società specializzate, finanziarie o banche, che svolgono il recupero crediti a cui le stesse devono uniformarsi per rispettare la riservatezza dei debitori.
Attraverso alcune verifiche il Garante ha evidenziato prassi illecite poste in essere dagli operatori del recupero crediti.
Quindi non sono corrette, ad esempio, le visite al domicilio o sul luogo di lavoro, con comunicazione ingiustificata di informazioni relative alla condizione di inadempimento dell’interessato, fatte al fine di esercitare indebite pressioni sul debitore per conseguire il pagamento della somma dovuta.
L’utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione, le comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate, con modalità che consente di conoscere la sua inadempienza, oppure le affissioni di avvisi di mora sulla porta dell’abitazione del debitore, che consentono di essere conosciuti da altri soggetti durante il tempo in cui l’avviso risulta visibile.
Quindi è necessario che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche in quanto comportamenti difformi sono illeciti e finalizzati ad esercitare indebite pressioni sul debitore.