ago 11

Il Garante della Privacy chiarisce le pratiche consentite agli operatori del recupero crediti per cercare il debitore

Tags:
Il Garante della Privacy chiarisce le pratiche consentite agli operatori del recupero crediti per cercare il debitore

L’attività di recupero crediti deve avvenire nel rispetto della dignità personale del debitore  e deve evitare comportamenti che ne possano ledere la riservatezza a causa di un momento di difficoltà economica o di una dimenticanza.

A questo proposito il Garante per la Privacy  ha pubblicato una guida contenente principi e diritti  rivolti a società specializzate, finanziarie o  banche,  che  svolgono  il recupero crediti a cui le stesse  devono  uniformarsi per rispettare la riservatezza dei debitori.

Attraverso alcune verifiche  il Garante ha evidenziato  prassi illecite  poste in essere dagli operatori del recupero crediti.

Quindi non sono corrette, ad esempio, le visite al domicilio o sul luogo di lavoro, con comunicazione ingiustificata di informazioni relative alla condizione di inadempimento dell’interessato,  fatte al fine di esercitare indebite pressioni sul debitore per conseguire il pagamento della somma dovuta.

L’utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti”  che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione, le  comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate, con  modalità che consente di conoscere la sua  inadempienza,  oppure le  affissioni di avvisi di mora sulla porta dell’abitazione del debitore, che consentono di essere conosciuti da altri soggetti durante il tempo  in cui l’avviso risulta visibile.

Quindi è necessario che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche in quanto comportamenti difformi sono illeciti e finalizzati ad  esercitare indebite pressioni sul debitore.