
Il Jobs Act ha introdotto una nuova disciplina dei controlli a distanza dei lavoratori: il dipendente dovrà essere preventivamente informato che lo strumento tecnologico consegnatogli dall’azienda è “sotto controllo”.
Quindi, il datore potrà controllare il computer e le email aziendali ma non il tablet di proprietà del dipendente, potrà controllare il telefono d’ufficio, ma non il cellulare personale dell’impiegato.
Il datore di lavoro deve usare l’impianto nel rispetto delle regole previste dal Codice della privacy per tutte le operazioni di trattamento di dati personali. La regola generale posta dal Codice della privacy sul trattamento dei dati è che questo deve avvenire con il consenso espresso dell’interessato. Il consenso non è tuttavia necessario nei casi in cui il trattamento è funzionale ad adempiere obblighi previsti dalla legge o per dare esecuzione al contratto di lavoro.
A prescindere dal consenso, per il Codice della privacy il datore di lavoro ha sempre l’obbligo di informare i lavoratori su finalità e modalità con cui i loro dati saranno trattati. Questo adempimento è una condizione di legittimità per poter raccogliere e trattare i dati personali che si acquisiscono con strumenti telematici ed anche per utilizzare le informazioni raccolte a fini disciplinari.
In ogni caso, anche se il trattamento dei dati è ammesso ed è stata data l’informativa, il datore di lavoro non può effettuare controlli in maniera indiscriminata: ogni forma di controllo deve, infatti, essere conforme ai principi generali dell’ordinamento in tema di liceità, pertinenza, trasparenza e parità del trattamento.