Il pignoramento del conto corrente, se il creditore è un soggetto privato ( es. un fornitore, un soggetto vincitore di una causa, ecc.), avviene in tre momenti distinti: con la notifica al debitore dell’atto di precetto e se il debitore non paga entro 10 giorni, il creditore può passare al passaggio successivo; la notifica al debitore e alla banca dell’atto di pignoramento con lo scopo di vincolare le somme presenti sul conto corrente nei limiti dell’importo indicato.
Inoltre l’atto di pignoramento contiene anche una citazione per un’udienza nella quale il giudice verifica se la banca ha già comunicato, al creditore, la presenza di somme sul conto e in caso affermativo, emette un provvedimento con cui «assegna il denaro pignorato» al creditore
Viceversa, quando il creditore è il fisco le regole cambiano ed i passaggi si riducono ad uno soltanto: la cartella di pagamento è anche atto di precetto e l’Agente per la riscossione è autorizzato a procedere in autonomia, senza bisogno della autorizzazione da parte del giudice.
Quindi dopo la notifica della cartella di pagamento l’Agente per la riscossione esattoriale deve attendere almeno 60 giorni prima di procedere.
Il debitore che, prima del pignoramento, chieda una rateazione può bloccare ogni successivo pignoramento.
L’atto di pignoramento viene subito notificato alla banca e solo dopo al contribuente, onde evitare che quest’ultimo prelevi dal conto delle somme prima del materiale blocco. Se il debitore non paga entro 60 giorni, le somme vengono direttamente versate dalla banca, sul conto del fisco e, quindi, sottratte dl conto del debitore, senza alcuna udienza in tribunale.