Una sentenza della Cassazione conferma il principio secondo cui parcheggiare male è reato.
In generale, secondo la giurisprudenza chi parcheggia in modo tale da bloccare l’ingresso o l’uscita di un’altra auto, dal proprio posto auto condominiale, dal box, o da un garage, commette reato: quello di violenza privata.
Tale reato prescinde dall’intenzione di procurare un danno al soggetto “ostruito”; anche la semplice noncuranza, disattenzione o dimenticanza può portare al procedimento penale.
Il reato di violenza privata punisce chiunque costringa un’altra persona, contro la sua stessa volontà, a sopportare un comportamento altrui. La pena prevista è la reclusione fino a 4 anni. Pertanto, parcheggiare un’auto in modo tale da bloccare l’unica via di accesso ad altre auto configura il reato di violenza privata, in quanto l’ostruzione del passaggio priva la persona offesa della libertà di determinazione e di azione.
La vittima costretta a subire l’ostruzione può difendersi innanzitutto chiamando la polizia affinché rimuova l’ostacolo con l’ausilio del carro attrezzi a meno che la strada sia condominiale o privata. Il verbale dei poliziotti intervenuti costituirà atto pubblico che varrà come prova ai fini dell’eventuale procedimento penale: procedimento che, tuttavia, per essere avviato, necessita della querela della parte offesa.
È reato anche lasciare la propria auto accanto a un’altra parcheggiata sulla stessa fila, tanto stretta da impedire a quest’ultima di aprire lo sportello del conducente. Questa visione è stata sposata di recente anche dalla Cassazione . Il proprietario potrebbe anche salire dal lato passeggero ma non tutti sono in grado di compiere questa manovra. Parcheggiare vicino allo sportello non consentendo che questo si apra è quindi reato, anche in questo caso quello di violenza privata.
Invece parcheggiare male per dar fastidio e lasciare poco spazio non è reato: in sostanza, «la mera difficoltà, in capo alla parte offesa, ad eseguire la manovra, pur causata da una condotta volontaria e certamente censurabile da parte dell’indagato, non costituisce violenza privata» se «non ha determinato un impedimento assoluto alla libertà di movimento».
Parcheggiare sul posto assegnato ai disabili comporta una semplice contravvenzione. Tuttavia, secondo la Cassazione chi occupa lo spazio “specificamente” riservato a una persona con problemi di salute incorre nel reato di violenza privata.