Se per un verso, una sentenza della Corte di Cassazione ha affermato l’inapplicabilità dell’Imu agli immobili in fase di costruzione, per altro verso il Comune, ente impositore, può pretendere il pagamento dell’Imu con riferimento non all’immobile in costruzione, ma all’area edificabile sulla quale si stia costruendo l’immobile.
Facendo riferimento a quanto la legge stabilisce risulta che siano soggetti al pagamento dell’Imu non solo i fabbricati, ma anche le aree fabbricabili cioè l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione.
In ogni caso, se si volesse procedere alla richiesta al Comune per l’annullamento del versamento dell’Imu e della Tasi e il rimborso degli anni già versati, occorre verificare il modo con il quale è stata calcolata l’Imu da versare al Comune impositore, tenendo presente che la tassazione Imu delle aree su cui l’immobile sia in fase di costruzione si deve ritenere legittima, e che sia opportuno verificare anche cosa preveda su questa specifica materia il regolamento comunale
Quindi, è possibile richiedere con apposita istanza al Comune il rimborso dell’Imu, eventualmente versato in eccedenza rispetto a quanto dovuto, entro cinque anni dal giorno del versamento .