Il consenso informato corrisponde ad un modello che viene fatto firmare al paziente prima di qualsiasi trattamento sanitario e serve non solo a garantire una corretta informazione in merito alle tecniche e alle conseguenze dell’intervento, ma anche a consentire una scelta libera e consapevole sul trattamento stesso: senza questa consapevolezza, il paziente ha diritto ad essere risarcito.
La giurisprudenza della Cassazione anche di recente, ha ribadito l’importanza della firma sul consenso informato al fine di escludere la responsabilità medica.
Il consenso informatorisponde ad alcuni punti fermi in merito e in particolare, deve essere:scritto, redatto in forma semplice e chiara, tenendo conto delle cognizioni del paziente che non sono, il più delle volte, orientate alla comprensione del linguaggio scientifico; specifico e non impersonale: deve cioè riferirsi alle particolari condizioni del paziente, completo nel senso di spiegare tutte le conseguenze e i rischi del trattamento in modo che il paziente possa scegliere se sottoporsi o meno ad esso e, infine, deve essere dato sia per i trattamenti routinari che per quelli più delicati.
La manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all’autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento nei principi degli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione.
La violazione dell’obbligo di informare il paziente può causare due differenti danni: da un lato può comportare un danno alla salute sussistente qualora sia ragionevole ritenere che il paziente, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento, dall’altro, può causare un danno da lesione del diritto di autodeterminazione, ossia al diritto di scegliere se sottoporsi o meno al trattamento.
Di tali danni sono responsabili il medico e la clinica presso questi opera.
La responsabilità medica per la mancata o inesatta predisposizione del consenso informato, e di conseguenza il relativo diritto al risarcimento, scatta solo se c’è la prova che la condotta del paziente, se correttamente informato, sarebbe stata differente ovverosia avrebbe rifiutato la terapia medica. Tale prova deve essere fornita dal paziente.
Se il paziente lamenta un danno alla salute, questi dovrà allegare e dimostrare che avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato.
La Cassazione ha chiarito che anche il tipo di modulo presentato al paziente può essere indice di responsabilità medica quando si tratta di un foglio prestampato del tutto generico e poco chiaro. In tema di attività medico-chirurgica, ha sottolineato la Corte , il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. L’informazione deve peraltro adattarsi al livello culturale del paziente con un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.
Va risarcita la lesione del consenso informato, qualora al paziente non sia fornito un “consenso personalizzato” relativo alla particolare complessità del caso e delle conseguenze, anche peggiorative, cui sarebbe incorso sottoponendosi all’intervento che gli avrebbe consentito di scegliere anche di non sottoporsi all’intervento e di proseguire con una terapia medica.