
Come è noto, all’esito della visita per l’accertamento dell’invalidità civile o dello stato di handicap, la commissione medica rilascia un verbale contenente la diagnosi effettuata, che viene spedito al paziente mediante posta.
E’ possibile che la diagnosi resa dalla commissione a seguito della visita, non riconosca il reale grado d’invalidità del richiedente.
Qualora la diagnosi indicata nel verbale riporti un grado di invalidità o di handicap minore rispetto a quello da cui si ritiene di essere affetti, è possibile percorrere due vie: presentare la domanda di revisione o chiedere l’accertamento tecnico preventivo.
La domanda di revisione consiste nella richiesta all’INPS di essere sottoposti a nuova visita al fine di accertare il peggioramento o il miglioramento delle patologie psico-fisiche.
Di norma la persona affetta da invalidità o da handicap è sottoposta a visita di revisione qualora l’invalido sia un minore o quando vi sia una diagnosi provvisoria o una menomazione soggetta a miglioramento ma nulla esclude che sia l’invalido stesso a chiedere di essere sottoposto ad una visita di revisione mediante la presentazione di apposita domanda.
Chiaramente la diagnosi resa a seguito della revisione non ha efficacia retroattiva poiché mediante la domanda di revisione si chiede di accertare il mutamento che nel corso del tempo la patologia ha subito.
L’accertamento tecnico preventivo ( A.T.P.) è una fase antecedente al giudizio vero e proprio: esso rappresenta un passaggio obbligato per poter impugnare il verbale della commissione medica innanzi al giudice .
Mediante questa procedura il ricorrente chiede al giudice di nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio, cioè un medico esperto nella patologia da esaminare, il quale ha il compito di accertare la correttezza o meno della valutazione compiuta dalla commissione sanitaria.
Anche l’accertamento tecnico preventivo si propone con ricorso e si traduce in una causa innanzi al giudice benché caratterizzata da tempi ridotti.
Qualora la relazione del CTU sia favorevole alle richieste del ricorrente e la controparte- INPS non faccia opposizione, il giudice emetterà il decreto di omologa che non è passibile di impugnazione.
In caso contrario sarà possibile impugnare il provvedimento conclusivo del procedimento ed avviare una vera e propria causa di primo grado.
Qualora si voglia presentare la domanda di revisione direttamente all’INPS, non è indispensabile l’assistenza legale poiché si tratta di una procedura analoga a quella del primo accertamento: è bene, tuttavia, corredare l’istanza con certificazione medica aggiornata.
Se, invece, si vuole proporre il ricorso in Tribunale per ottenere l’accertamento tecnico preventivo sarà necessario rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto previdenziale.