Secondo una recente sentenza della Corte è illegittimo il pignoramento per crediti monetari di infimo valore. In sostanza il creditore deve rinunciare al recupero delle somme che gli spettano e auspicare solo che il debitore paghi spontaneamente: in caso contrario sarà lo stesso giudice a rigettare la richiesta di pignoramento per importi così modesti come quelli di pochi euro .
Questa decisione trova fondamento in una norma del codice di procedura civile secondo cui, per proporre domanda a un giudice, bisogna avervi interesse.
In termini processuali, l’interesse corrisponde a un danno certo e concreto, valutabile economicamente e dunque non può essere valida l’azione per principio, o per una semplice presa di posizione. Dunque la tutela dei diritti deve fare i conti con un danno effettivo e non con le “prese di posizione”, che non possono trovare tutela nel nostro ordinamento.
La tutela del diritto di azione va contemperata con le regole di correttezza e buona fede nonché coi principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi. Diversamente si finirebbe per affollare le aule dei tribunali per questioni di scarso rilievo, pregiudicando la pronta soluzione di processi più seri.