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La clausola risolutiva espressa inserita nel canone di locazione

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La clausola risolutiva espressa inserita nel canone di locazione

Il ritardo nel pagamento anche di una sola rata del canone di locazione può provocare la risoluzione del contratto, e quindi lo sfratto, se ciò è stato espressamente previsto dalle parti  con una clausola contenuta nel contratto:  questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza

A differenza di quanto concesso in tutti gli altri casi dalla legge la conseguenza principale di questo tipo di risoluzione è che essa non consente alcuna possibilità di sanatoria alla prima udienza mediante pagamento  davanti al giudice,  dei canoni scaduti e degli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.

La condizione necessaria perché l’inadempimento porti alla risoluzione della locazione, è che essa sia stata prevista in una clausola risolutiva espressa inserita nel contratto secondo quanto stabilito dal codice civile: “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva”.

In questo caso,  la considerazione sulla gravità dell’inadempimento ha già formato oggetto dell’accordo tra le parti al momento della stipula del contratto ed è stata accettata dal conduttore che non potrà lamentare l’eventuale mancanza di una specifica approvazione per iscritto come richiesto per le cosiddette “clausole vessatorie”.

Ulteriore condizione richiesta per potersi avvalere della risoluzione automatica è che l’azione proposta avanti al giudice non sia una azione di sfratto per morosità, ma che la domanda giudiziale sia tesa a dichiarare l’avvenuta risoluzione per violazione della clausola risolutiva e non già ad accertarla, come avverrebbe nel caso di risoluzione per inadempimento.