E’ possibile realizzare indirettamente gli effetti di una donazione senza stipulare questo tipo di contratto.
La donazione indiretta ha la caratteristica di realizzare l’arricchimento di un’altra persona in maniera non diretta, velata, tale da non fare apparire all’esterno la liberalità. Essa può essere effettuata in qualunque forma, anche con un accordo verbale tra le parti interessate.
Occorrono tre requisiti per realizzare una donazione indiretta: lo spirito di liberalità che è l’intento di arricchire una persona senza ricevere nulla in cambio, la circostanza che il donante indiretto non riceva nessun corrispettivo, l’utilizzo di un negozio giuridico diverso dalla donazione.
La donazione indiretta non va confusa con la donazione simulata.
La differenza è la seguente: nella donazione indiretta, il donante si serve di un negozio giuridico diverso dalla donazione per realizzare gli effetti di quest’ultima come per esempio, chi rinuncia alla propria quota di proprietà su un immobile per arricchire i comproprietari. Per raggiungere questo scopo, non effettua la donazione della propria quota in favore degli altri, ma ricorre alla rinuncia.
Nella donazione simulata, invece, si hanno due contratti: uno che “appare”, e uno con il quale le parti concordano che, in realtà, si è voluta porre in essere una donazione.
L’importanza sul piano pratico di qualificare esattamente un atto, stabilendo se esso può considerarsi o meno una donazione indiretta sta nel fatto che vi sono norme, applicabili alla donazione, che valgono anche nel caso di donazione indiretta.
Nello specifico sono la revocazione per ingratitudine del donatario, la revocazione per sopravvenienza di figli; la riduzione ereditaria, la collazione.
Nel caso della revocazione per sopravvenienza di figli, il donante può chiedere al tribunale di revocare la donazione: in quanto, se avesse saputo dell’esistenza del figlio o di altro discendente, avrebbe conservato il suo patrimonio senza fare alcuna donazione.
I vantaggi della donazione indiretta: di solito, la donazione comporta un impegno di carattere economico per il donatario, in quanto questo tipo di contratto richiede, per la sua validità, l’atto notarile con onorari e tasse che devono essere versate allo Stato.
Nella donazione indiretta, però, le cose vanno diversamente: si ricorre a un tipo di negozio giuridico diverso dalla donazione, e se questo non prevede la necessità di recarsi dal notaio, questa spesa si potrà evitare. Inoltre, sulla donazione indiretta non si paga l’imposta sulle donazioni. Si tratta di un’imposta che deve essere corrisposta al trasferimento di qualsiasi bene, mobile o immobile, e che è a carico del donatario.
Un caso particolare è quello del versamento di denaro sul conto corrente di una persona. Questo comporterebbe una donazione vera e propria, per la quale sarebbe necessario l’atto notarile; tuttavia, se il versamento avviene affinché chi lo riceve possa acquistare un bene, e nell’atto di acquisto viene poi citata la provenienza del denaro, secondo la Cassazione si tratta di donazione indiretta, per la quale non occorre andare dal notaio.
In definitiva, per donare un bene senza andare dal notaio e senza che il donatario debba pagare l’imposta sulle donazioni, si può ricorrere al versamento del denaro necessario per acquistarlo.
Ciò può avvenire in due modi: con un bonifico sul conto corrente del beneficiario, specificando nella causale che il versamento serve all’acquisto di un determinato bene, oppure con un bonifico in favore del venditore del bene, specificando che il denaro viene versato come prezzo dell’acquisto del bene da parte del beneficiario.