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La prescrizione del bollo auto

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La prescrizione del bollo auto

In virtù di quanto stabilisce l’art. 5 del D.L. n. 953/1982, (convertito  con Legge n. 53/1983)  la Regione può  agire per la riscossione del bollo auto fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale la tassa era dovuta.

Di conseguenza l’azione per il recupero della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Trattandosi di un termine di prescrizione  e non di decadenza, non rileva la consegna dell’avviso di accertamento all’ufficio postale, ma la data di ricezione del plico contenente l’atto.

Quindi per fare un esempio   per la tassa automobilistica relativa al 2002, se la Regione ha spedito il plico per posta il 31 dicembre 2005, ossia l’ultimo giorno del terzo anno successivo a quello del dovuto pagamento, ma il destinatario lo ha ricevuto nei primi giorni del 2006, l’atto impositivo è annullabile dal giudice tributario per intervenuta prescrizione.

A conferma di quanto detto la sentenza 1711/01/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza ha accolto l’eccezione di prescrizione della pretesa sollevata da un automobilista che, secondo la Regione, non aveva pagato il bollo auto per l’anno 2002.

La Corte costituzionale ha sancito il principio del c.d. doppio termine della notifica: cioè, mentre per il notificante rileva, ai fini della tempestività della notifica, la data di consegna dell’atto all’ufficiale postale o all’ufficiale giudiziario, per il soggetto che riceve la  notifica, rileva la data di ricezione dello stesso, ai fini della decorrenza degli obblighi e dei diritti nascenti dalla notificazione stessa.

Quindi bisogna fare attenzione alle date per valutare la prescrizione del pagamento di quanto dovuto per il bollo auto.