
Una recentissima sentenza della Cassazione chiarisce il ruolo del notaio: il professionista, infatti, è tenuto a fotografare solo un fatto storico, ossia la circostanza che, davanti a lui, siano comparse delle persone, che tali persone siano effettivamente quelle generalizzate negli atti e che, in una determinata data e luogo, abbiano manifestato determinate dichiarazioni. Sul contenuto di tali dichiarazioni, sulle effettive intenzioni delle parti e sulla libertà di manifestazione di tale volontà il notaio non può essere garante.
Quindi sbaglia chi crede che un atto notarile fotografi una situazione corrispondente al vero!
Il caso esaminato dalla suprema Corte riguarda una compravendita immobiliare, nella quale la parte venditrice dichiarava al notaio che l’immobile oggetto del contratto era gravato da ipoteca, ma che il debito era stato estinto, impegnandosi altresì alla cancellazione dell’ipoteca. La dichiarazione non corrispondeva al vero e di conseguenza gli acquirenti dell’immobile erano stati poi costretti a dover pagare il debito del venditore per ottenere la cancellazione dell’ipoteca e, dopo di ciò, hanno intrapreso una causa contro il notaio.
Secondo la Cassazione, dunque, il notaio non è responsabile della verità delle dichiarazioni di un delle parti fatte in presenza dell’altra e da questa accettate. Su tali questioni, del resto, il notaio non può intervenire giacché non potrebbe porre in essere attività di accertamento in grado di poter garantire la controparte: il notaio deve limitarsi a trascrivere nell’atto pubblico ciò che le parti gli dicono, salvo in quei casi in cui la legge gli impone determinate verifiche come ad per esempio, l’accertamento che il venditore sia l’effettivo proprietario dell’immobile e abbia il diritto a venderlo.