La riforma del condominio ha modificato i compiti dell’amministratore, attribuendogli precisi obblighi e poteri nel caso in cui debba procedere al recupero delle quote non versate dai proprietari.
La prima novità sta nel fatto che l’amministratore ha il potere/dovere di agire contro i morosi senza dover prima chiedere l’autorizzazione all’assemblea. Significa che l’amministratore nomina l’avvocato di propria fiducia e gli conferisce mandato per il deposito in tribunale del ricorso per decreto ingiuntivo, il tutto senza necessariamente informare i condomini nella precedente riunione.
La seconda modifica, contenuta in un’altra norma del codice civile introdotta dalla riforma , stabilisce l’obbligo per l’amministratore di «agire per la riscossione forzosa delle somme dovute» dai morosi «entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce».
Resta la domanda su che cosa succede se l’amministratore si limita a inviare solo lettere di messa in mora e solleciti, desistendo però dalle azioni giudiziarie.
L’amministratore è un professionista delegato ad una attività e deve quindi attendere ai compiti che gli sono imposti dalla legge tra i quali la tutela delle parti comuni dell’edificio, la sorveglianza sul rispetto del regolamento condominiale, la gestione dei conti e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea. Non vi è dubbio anche che, tra i compiti da svolgere con diligenza, vi sia anche quello della riscossione delle quote condominiali.
Secondo il codice civile «per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo».«Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso» anche con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Visto l’obbligo legale per l’amministratore di agire contro i morosi, ne consegue che, se questi non nomina l’avvocato e quest’ultimo non provvede al deposito del decreto ingiuntivo, è responsabile personalmente. Con la conseguenza che, oltre a poter essere revocato per giusta causa, sarà tenuto a risarcire tutti i danni procurati ai condomini in regola coi pagamenti. L’assemblea comunque può esonerare l’amministratore dall’agire contro i morosi, ma deve farlo espressamente.