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Le multe elevate con gli autovelox a bordo di auto civetta della Polizia possono essere illegittime

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Le multe elevate con gli autovelox a bordo di auto civetta della Polizia possono essere illegittime

Alcuni Comuni procedono  ad elevare le contravvenzioni per eccesso di velocità montando degli autovelox a bordo di auto “civetta” della polizia.

Queste vengono inviate a perlustrare le vie cittadine, di solito quelle ad alta percorrenza, con l’intento di individuare qualche automobilista distratto rispetto ai limiti della velocità .

Naturalmente il conducente non si rende conto che, all’interno della volante, c’è un autovelox e prosegue sereno nella sua marcia:  la macchina fotografica lo immortala anche se sta procedendo nel senso opposto di marcia ed a pochi chilometri rispetto al limite che, nelle vie cittadine, prevede una tolleranza massima di 5km/h.

La procedura  dei Comuni è resa ancora più insidiosa perché la polizia utilizza uno strumento, chiamato Scout Speed, in tratti di strada dove non è presente il cartello di avviso che è obbligatorio, quello con su scritto “Controllo elettronico della velocità”. Così i conducenti vengono presi di sorpresa. Il tutto in barba alla legge che, secondo quanto insegnano numerose sentenze,  impone alle amministrazioni locali di presegnalare anche l’utilizzo dello Scout Speed.

Ma è possibile contestare la multa per l’autovelox sull’auto della polizia.

La legge  dispone che «la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente». Tale obbligo è ripetuto nel codice della strada vigente; solo una valida motivazione potrebbe giustificare una contestazione differita  come ad esempio il passaggio con il rosso, l’inseguimento di un’auto lanciata ad alta velocità, il rilevamento con un autovelox che consente la constatazione dell’infrazione solo dopo che il veicolo è passato.

La Cassazione ha già chiarito che il verbale deve essere oggetto, in via ordinaria, di contestazione immediata. L’eventuale omissione deve essere adeguatamente indicata e motivata nel verbale medesimo. In conclusione la contestazione immediata della multa è essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e non può essere omessa, ove sia possibile. La sua violazione rende la contravvenzione illegittima.

Ciò vale anche per lo Scout Speed. I motivi che rendono impossibile la contestazione immediata della contravvenzione da parte della volante civetta devono essere rapportati al caso concreto, indicati nel verbale ed emergenti da elementi oggettivi e univoci. Un generico riferimento alle motivazioni che hanno costretto la volante a optare per la contestazione differita non può essere ritenuto sufficiente.

Sempre la Cassazione   ricorda che, in materia di accertamento di violazione dei limiti di velocità compiuto con l’autovelox, per quando, nell’ipotesi in cui questo consenta la rilevazione dell’illecito solo dopo che l’auto sia già a distanza dal posto di blocco, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi con tali caratteristiche non esime la polizia dallo specificare, nel verbale, per quale ragione non è stato possibile procedere con la contestazione immediata.

In assenza di segnalazione preventiva dunque la multa con lo Scout Speed è illegittima. Del resto la necessaria contestazione immediata presuppone anche la segnalazione dell’autovelox.

Dunque  la multa con lo Scout Speed è illegittima quando non è contestata immediatamente al conducente e la contravvenzione viene elevata prima o in assenza del cartello con la scritta “controllo elettronico della velocità”.