giu 19

Le novità sul divieto dell’anatocismo da parte della banca

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Le novità sul divieto dell’anatocismo da parte della banca

Il divieto, che esiste già dal 2014,  ora vale anche per l’anatocismo con cadenza annuale: infatti sull’anatocismo che le banche hanno applicato per anni sui “nostri” conti correnti, ci sono   importanti  inversioni di tendenza. La pratica di calcolare la percentuale degli interessi, non solo sul capitale finanziato, ma anche sugli interessi già maturati in precedenza,   moltiplicando gli importi a  vantaggio della banca,  è da considerare  definitivamente illegittima come peraltro stabilito dal codice civile.

Se gli interessi scaduti si aggiungono al capitale si  originano ulteriori interessi: in tal senso  si parla anche di “capitalizzazione degli interessi”, in quanto gli interessi producono altri interessi.

In ambito bancario la Cassazione  aveva salvato, in passato, la legittimità tutte le volte in cui la capitalizzazione degli interessi aveva riguardato non solo gli interessi passivi -quelli debitori-  ma anche quelli attivi cioè a favore del correntista.

La legge di Stabilità del 2014 ha  dichiarato definitivamente abolito l’anatocismo bancario.

Un ruolo importante sul tema l’ha svolto anche il Tribunale di Milano che ha ritenuto l’anatocismo fuorilegge già a partire dal 1° gennaio 2014, sostenendo che  la norma sia già sufficientemente chiara e specifica da non necessitare di ulteriori dettagli per poter essere applicata ai correntisti.

La decisione “contraria” al mondo bancario ha reso  inevitabili le prime richieste di rimborso da parte dei correntisti .

Anche la Cassazione  ha stabilito che l’anatocismo è illegittimo non solo quando applicato trimestralmente, ma anche annualmente ed ha ulteriormente  chiarito che la nullità dell’anatocismo  può essere rilevata d’ufficio, ossia direttamente dal giudice, a prescindere da eventuali eccezioni di parte.  Questo  ha riaperto le porte a una serie di giudizi già consumati in primo grado per i quali,  in appello fatta salva la decorrenza dei termini, i calcoli potrebbero essere ulteriormente rivisti in favore del cliente.

Ricapitolando: dall’insieme di norme e sentenze che si sono susseguite dopo il 2014, è legittimo affermare che l’anatocismo è definitivamente fuorilegge, a prescindere dall’emanazione dei regolamenti di attuazione e  che si tratti di capitalizzazione trimestrale o annuale.

Insomma, da oggi le banche saranno chiamate a una contabilità molto più attenta del conto corrente e della restituzione del finanziamento, in modo da non confondere la restituzione degli interessi con quella del capitale, evitando che i primi si cumulino ancora al secondo.

Grazie a questo nuovo orientamento,  il sistema bancario dovrà restituire, a tutti i correntisti, gli interessi addebitati in modo illegittimo a fare data dal 1° gennaio 2014.