Il proprietario di immobile su cui grava l’usufrutto non può utilizzare il bene fino a quando non si estingue l’usufrutto mentre l’usufruttuario ha il diritto di godere pacificamente del bene e dei suoi frutti.
Vediamo i rapporti tra l’usufruttuario, cioè colui che ha il diritto di godere del bene e di percepirne i relativi redditi ed il proprietario che non ha il possesso del bene, viene definito “nudo proprietario” in quanto mantiene la proprietà del bene, ma perde il diritto di trarne l’utilità.
L’usufruttuario deve sostenere le spese relative alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della casa e deve anche contribuire alle spese condominiali relative alla manutenzione ordinaria delle cose e dei servizi comuni .
Le spese straordinarie sono invece a carico del nudo proprietario, così come le imposte che gravano sulla proprietà . Spese straordinarie sono quelle che non discendono dal normale uso e godimento della cosa e riguardano parti essenziali della struttura bene.
Le spese straordinarie sono a carico dell’usufruttuario quando si sono rese necessarie a causa dell’inadempimento degli obblighi di amministrazione ordinaria del bene: per esempio, spese di riparazione del muro danneggiato per la mancata manutenzione nel corso degli anni.
Le spese per i lavori condominiali di manutenzione straordinaria sono a carico del proprietario che ha, pertanto, diritto di partecipazione all’assemblea.
Nel caso delle spese per lavori di manutenzione ordinaria che sono unicamente a carico dell’usufruttuario, è sufficiente convocare quest’ultimo alla relativa assemblea. L’usufruttuario ha, infatti, diritto di voto solo negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Le parti possono stabilire una durata massima dell’usufrutto, ma questa non può andare oltre la vita dell’usufruttuario vista la natura personale e temporanea del diritto di godimento del bene altrui.
L’usufrutto si estingue, oltre che per scadenza del termine o per morte dell’usufruttuario, per la rinuncia dell’usufruttuario, per consolidazione, cioè quando l’usufruttuario diventa proprietario del bene; per prescrizione, quale conseguenza del non uso del bene per oltre vent’anni oppure per totale distruzione del bene. Infine si estingue per decadenza, dovuta ad abusi dell’usufruttuario, cioè quando questi trasferisca il bene a terzi oppure lo lasci rovinare perché non effettua le ordinarie riparazioni.