
I conviventi, le cosiddette “coppie di fatto” godono di gran parte dei diritti riconosciuti alle coppie unite in matrimonio: tale allargamento di tutela, per quanto non ancora disciplinato da una legge, è il risultato di una interpretazione dei giudici che ha portato a un progressivo avvicinamento delle due “famiglie”.
Il parlamento è intervenuto nel senso di estendere ai conviventi l’applicazione delle misure contro la violenza nelle relazioni familiari. In ogni caso alle parti, resta sempre la possibilità di stipulare un contratto di convivenza.
Ecco alcuni diritti che accomunano le coppie conviventi a quelle sposate:
- se l’abitazione è di proprietà di uno dei due, l’altro partner vanta un diritto di possesso che non gli può essere negato. Se la casa è, invece, in affitto, con la morte dell’uno, il convivente ha diritto di subentrare nel contratto fino alla sua naturale scadenza.
- per quanto riguarda l’affidamento dei figli: anche se la coppia non è sposata, i figli dopo la rottura debbono essere “curati” da entrambi gli ex conviventi: restano il dovere di mantenimento, il diritto di visita e l’affidamento condiviso.
- il reato di maltrattamenti in famiglia prescinde dall’esistenza di un matrimonio formale e, quindi, l’illecito penale scatta anche nei riguardi del partner non sposato.
- se uno dei due coniugi muore per fatto illecito altrui come nel caso di un incidente stradale, il superstite ha diritto ad essere risarcito al pari di un coniuge. Il diritto al risarcimento scatta solo se la convivenza abbia una stabilità continuativa nel tempo.
- il rispetto di obblighi familiari durante la convivenza, si pone come adempimento di un’obbligazione naturale, essendo espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo. In questo senso è legittimo richiedere, nei confronti dell’ex convivente, il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi familiari.
- la legge riconosce tutela, al pari del coniuge, al partner che abbia prestato la propria attività all’interno dell’impresa familiare.
Viceversa le coppie di fatto non hanno altri tipi di diritti quali:
- tra i conviventi non si instaura alcuna comunione dei beni ;
- la fedeltà, per cui il convivente tradito non può chiedere addebiti e risarcimenti di alcun tipo,
- l’assegno di mantenimento successivo alla separazione che riguarda solo le coppie unite dal vincolo matrimoniale. Ma con un’ apposita scrittura privata, le parti possono concordare l’assunzione da parte di uno dei conviventi dell’obbligo di mantenimento dell’altro.
- il convivente non è un erede legittimo e non gode di un diritto ereditario, ma con il testamento si può attribuire al partner solo la quota disponibile, cioè quella porzione del patrimonio che la legge non riserva ai familiari più stretti.
- in caso di morte del convivente, il partner superstite non può rivendicare pretese sulla pensione di reversibilità.
- la coppia di fatto non può stipulare un fondo patrimoniale.